Cassazione Penale, Ordinanza n. 34106/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale deducendo: omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; illegalità della pena; omessa motivazione sulla pena applicata. La Corte rileva però che tali doglianze, per quanto qui rileva, sono formulate in un contesto di ricorso per cassazione avverso sentenza resa a seguito di rito che consente motivi limitati, e che la censura sull'illegalità della pena, fondata sul mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, richiede in realtà una rivalutazione del fatto, quindi esula dai motivi consentiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che i motivi dedotti fossero, in parte, non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, in parte, comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato come oggetto di una doglianza di omessa applicazione, ma la censura non è ritenuta scrutinabile nei limiti del ricorso proposto.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita i motivi proponibili in cassazione; la Corte esclude che possano essere dedotte questioni non consentite, tra cui quelle che comportano rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza resa in un rito con motivi limitati, sono inammissibili le censure che esulano dal perimetro tracciato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
- Non può essere dedotta come illegalità della pena una doglianza che, in sostanza, mira a contestare il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve quando tale contestazione richiede una nuova valutazione del fatto.
- La lamentata omessa motivazione sulla pena è inammissibile se proposta come mezzo per sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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