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Sentenza

Sentenza del 04/08/2017 n. 19557 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Premio di impegnativa (cd."over commission") - Qualificazione giuridica - Attribuzione patrimoniale in esecuzione di un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente - Assenza del requisito della corrispettività ai fini dell'assoggettamento ad I.V.A. - Detraibilità dell'imposta erroneamente assolta - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA operata dalla P. s.r.l. sulle fatture emesse da A. Media Italia s.p.a. per i cosiddetti "premi di impegnativa" o "over commission", cioè somme riconosciute al centro media al superamento di una determinata soglia di fatturato. Secondo l'Amministrazione, tali somme non costituivano il corrispettivo di una prestazione di servizi, perché il centro media non aveva assunto alcuna specifica obbligazione di fare nei confronti della concessionaria, ma rappresentavano un'attribuzione patrimoniale gratuita subordinata al verificarsi di una condizione. L'Agenzia contestava inoltre la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto nullo l'avviso per carenza di motivazione e aveva qualificato i premi come compensi per attività di intermediazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha escluso che l'avviso fosse nullo per mancata allegazione degli accordi contrattuali, poiché tali documenti erano già legalmente conosciuti dalla contribuente, che li aveva sottoscritti. Nel merito, ha stabilito che il premio di impegnativa non era il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA: il raggiungimento del fatturato costituiva una condizione per il pagamento e non una controprestazione obbligatoria. L'operazione era quindi una mera attribuzione o cessione di denaro non soggetta a IVA; l'imposta erroneamente indicata e versata non poteva essere detratta, per inesistenza del presupposto giuridico. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a)

    Le mere cessioni di denaro o attribuzioni patrimoniali prive di una prestazione corrispettiva non rientrano tra le operazioni soggette a IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1

    costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da...

    L'imponibilità IVA delle prestazioni di servizi richiede un rapporto sinallagmatico, con un nesso diretto tra il servizio individualizzabile e il compenso ricevuto.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3

    le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo

    Il pagamento rileva principalmente ai fini dell'esigibilità e della fatturazione, mentre il presupposto dell'imposta dipende dall'effettiva esistenza della prestazione imponibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5

    L'obbligo di allegare i documenti richiamati nell'atto impositivo non opera quando il contribuente ne abbia già integrale e legale conoscenza.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    La motivazione per relationem dell'atto tributario è ammissibile quando il contribuente conosce già il documento richiamato; non sono necessarie allegazioni meramente formalistiche.

  • Codice civile, art. 1333

    Il rapporto può essere qualificato come proposta contrattuale con obbligazioni a carico del solo proponente, perfezionata secondo il meccanismo previsto per i contratti unilaterali.

  • Codice civile, art. 1355

    La condizione sospensiva non è nulla quando il verificarsi dell'evento non dipende dalla mera volontà di una parte già obbligata, ma dalla scelta del destinatario della proposta e da un risultato oggettivo.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2, paragrafo 1, lett. c), e 6, paragrafo 1

    sono soggette all'imposta sul valore aggiunto: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso

    Nel diritto unionale l'operazione deve essere effettivamente onerosa e deve sussistere un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo, valutando anche la realtà economica e commerciale.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, art. 6, paragrafo 2, lett. b)

    Le prestazioni gratuite sono assimilate a quelle onerose solo in specifiche ipotesi di uso privato o estraneo all'impresa, non applicabili al caso esaminato.

Massime di principio

  • Un incentivo, premio o bonus è soggetto a IVA solo se rappresenta il corrispettivo diretto di una prestazione specifica, individualizzabile e obbligatoria resa dal beneficiario.
  • Il raggiungimento di una soglia di fatturato, se previsto come semplice condizione per ottenere il premio e non come obbligazione contrattuale, non trasforma il premio in compenso per servizi.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla realtà economica del rapporto e dalla presenza di uno scambio effettivo, non dalla sola denominazione utilizzata nei contratti o nelle fatture.
  • L'IVA indicata su una fattura relativa a un'operazione non imponibile non è detraibile dal destinatario, anche se è stata effettivamente pagata, perché manca il presupposto giuridico della detrazione.
  • Un avviso di accertamento motivato per relationem non è necessariamente nullo se il contribuente conosce già integralmente i documenti richiamati, soprattutto quando li ha sottoscritti o ne ha ricevuto precedente comunicazione.
  • La decisione della Cassazione ha disposto un rinvio: il principio giuridico è stato affermato a favore dell'Agenzia, ma la quantificazione e gli ulteriori profili della controversia devono essere riesaminati dal giudice regionale.

Testo integrale

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