Sentenza del 21/07/2023 n. 21897 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sull'IVA detratta dal Fallimento relativa a una fattura emessa da una società olandese per una presunta prestazione infracomunitaria (studio di fattibilità). La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non dovuta l'IVA contestata perché la fattura estera non indicava l'imposta e la doppia annotazione operata dalla società italiana (meccanismo del reverse charge) era stata considerata una mera 'partita di giro'. L'Agenzia ha censurato la decisione per violazione del D.P.R. n. 633/1972 (artt. 19 e 21), sostenendo che, in presenza di fattura inesistente oggettivamente, la società italiana è in realtà il soggetto debitore dell'IVA ai sensi del principio di cartolarità (art. 21, comma 7) e non poteva detrarre l'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondata la censura. Ha avuto rilievo che l'operazione era oggettivamente inesistente e che la fatturazione fittizia escludeva la detraibilità dell'IVA; il meccanismo del reverse charge e la doppia annotazione non bastano a neutralizzare l'IVA quando manca la sostanza dell'operazione. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta successivamente (D.Lgs. n. 158/2015 e modifiche al D.Lgs. 471/1997) alle operazioni inesistenti qualora sia provato l'elemento psicologico della frode. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso del Fallimento; spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Norma generale sull'imposta sul valore aggiunto; richiamata nel quadro della disciplina IVA che esclude la neutralità quando vi è frode/fatturazione fittizia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Principio di cartolarità: la fattura operando come titolo giuridico rende il soggetto che figura come emittente/debitore fiscalmente responsabile dell'IVA; nel caso di fattura infruttifera o inesistente il committente che 'cartolarmente' assume la posizione di prestatore è considerato debitore dell'imposta.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis.3
Previsione sanzionatoria la cui parte più favorevole, introdotta successivamente, si applica solo ad alcune operazioni (esenti/non imponibili o imponibili ma realizzate in buona fede) e non alle operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti qualora sia provato l'elemento psicologico della frode.
D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15, comma 1, lett. f)
Modifica che ha introdotto, retroattivamente come lex mitior, una disciplina sanzionatoria più favorevole per certe operazioni in reverse charge; la Corte ha ritenuto che tale favore non si estenda alle fatturazioni inesistenti con dolo.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (citate: Idexx, Ecotrade, C-281/20 C-Ferimet S.L.)
Principi comunitari che individuano la frode (incluse fatture false) come limite alla neutralità dell'IVA e supportano l'esclusione della detraibilità/neutralità in presenza di operazioni inesistenti o fraudolente.
Massime di principio
- La detraibilità dell'IVA richiede che l'operazione abbia effettiva sostanza: fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti non consentono la detrazione dell'IVA né la neutralizzazione tramite reverse charge.
- La mera corretta tenuta contabile (doppia annotazione registro acquisti/ vendite) non è sufficiente a sanare l'assenza di un'operazione reale: la sostanza prevale sulla forma.
- In caso di fatture emesse da soggetti esteri per prestazioni infracomunitarie, occorre verificare l'effettiva esistenza dell'operazione e la buona fede del committente; se è provato l'elemento psicologico della frode, non si applicano benefici sanzionatori successivi più favorevoli.
- Il principio di cartolarità (art. 21 DPR 633/1972) può rendere il soggetto che utilizza la fattura, e che cartolarmente figura come prestatore, debitore dell'IVA quando la fattura proviene da un soggetto estero che non ha applicato l'imposta.
- In situazioni simili è necessario svolgere adeguata due diligence sul fornitore/contraente (verifica dell'attività, commesse, corrispondenza documentale) e conservare elementi probatori dell'effettiva prestazione per sostenere la detraibilità in caso di controllo.
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