Sentenza del 01/02/2018 n. 546 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Accertamento "sintetico" - Contribuente non tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi - Applicazione della norma recata dall'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/73 - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento sintetico emesso oltre il termine ordinario, sostenendo che, nell'anno d'imposta interessato, aveva prodotto esclusivamente redditi da pensione e non era quindi obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. La questione riguardava l'applicabilità del termine più ampio previsto per i casi di omessa presentazione della dichiarazione, quando l'accertamento sintetico evidenzi un reddito complessivo che, se effettivamente sussistente, avrebbe imposto tale obbligo dichiarativo.
La decisione
La pretesa dell'Agenzia delle entrate è stata ritenuta legittima. Ai fini del termine decadenziale, rileva il maggior reddito risultante dall'accertamento sintetico: se tale reddito, ove realmente prodotto, avrebbe obbligato il contribuente a presentare la dichiarazione, l'Ufficio può utilizzare il termine più lungo previsto dall'art. 43, comma 2, del d.P.R. 600/1973. Non è invece decisivo che il contribuente, sulla base dei soli redditi originariamente dichiarabili o percepiti, non fosse tenuto a presentare la dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 43, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il termine decadenziale più ampio previsto per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica anche quando l'accertamento sintetico determina un reddito maggiore che, se sussistente, avrebbe comportato l'obbligo di presentare la dichiarazione. La verifica dell'obbligo dichiarativo va quindi effettuata alla luce del reddito accertato, non soltanto dei redditi inizialmente percepiti dal contribuente.
Massime di principio
- Nel valutare la tempestività di un accertamento sintetico, occorre considerare il reddito complessivo ricostruito dall'Amministrazione finanziaria: se esso avrebbe imposto la dichiarazione, può applicarsi il termine decadenziale previsto per l'omessa dichiarazione.
- Il fatto che il contribuente, sulla base dei redditi originariamente percepiti, non fosse obbligato a presentare la dichiarazione non esclude automaticamente l'applicazione del termine più lungo.
- La questione del termine di decadenza è distinta dalla prova della maggiore capacità contributiva: l'Amministrazione deve comunque dimostrare la legittimità e la fondatezza dell'accertamento sintetico.
- In casi analoghi è quindi necessario verificare sia la data di notifica dell'avviso, sia il reddito ricostruito, sia se tale reddito avrebbe fatto sorgere l'obbligo dichiarativo.
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