Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/02/2018 n. 431 - Comm. Trib. Prov. Milano

Finanza locale - Tasse automobilistiche - Notifica - Termine di prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la tempestività della notifica dell’avviso di accertamento e, in particolare, sosteneva che l’effetto interruttivo della prescrizione si producesse soltanto quando l’atto fosse ricevuto dal destinatario, e non quando fosse consegnato all’ufficiale notificatore per la spedizione. La questione riguardava quindi l’applicazione del principio di scissione soggettiva del perfezionamento della notifica agli atti di accertamento tributario.

La decisione

La sentenza ha ritenuto applicabile anche agli avvisi di accertamento il principio secondo cui la notifica si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale notificatore. Di conseguenza, gli effetti sostanziali della notifica, compresa l’interruzione della prescrizione della pretesa tributaria, si producono dalla data di spedizione o consegna dell’atto al notificatore, purché la procedura notificatoria si completi regolarmente nei confronti del destinatario. La contestazione del contribuente è stata pertanto respinta.

Norme richiamate

  • Art. 60, comma 6, d.P.R. 600/1973

    La notifica si perfeziona, per il notificante, nella data in cui l’atto è consegnato all’ufficiale notificatore.

    La norma applica alla notificazione degli atti tributari il principio di scissione soggettiva: per l’amministrazione notificante rileva la data di consegna dell’atto all’ufficiale notificatore, mentre per il destinatario rileva il momento della ricezione o del compimento delle formalità sostitutive.

  • Art. 37, comma 27, lettera d), d.l. 223/2006

    Ha modificato la disciplina della notificazione degli atti tributari, consolidando il riferimento alla data di consegna dell’atto all’ufficiale notificatore per il perfezionamento nei confronti del notificante.

  • Art. 1334 c.c.

    La distinzione tra atti processuali e atti negoziali unilaterali impedisce di estendere automaticamente il principio di scissione agli atti negoziali; tuttavia, la sentenza ritiene tale principio applicabile agli atti di accertamento tributario in quanto strumenti di esercizio della potestà impositiva.

  • Art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva è richiamato quale fondamento di un’interpretazione costituzionalmente orientata che consenta di preservare l’effettività della pretesa tributaria, riconoscendo l’effetto interruttivo della prescrizione già dalla consegna dell’atto al notificatore.

Massime di principio

  • Per gli avvisi di accertamento tributario, l’effetto interruttivo della prescrizione si collega, dal lato dell’amministrazione, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale notificatore o al servizio postale, non necessariamente alla data in cui il contribuente lo riceve.
  • Il contribuente può contestare la validità della notifica o la sua effettiva regolarità, ma la sola ricezione successiva alla scadenza del termine non determina automaticamente la prescrizione se l’atto è stato tempestivamente consegnato per la notifica.
  • La regola opera a condizione che la procedura notificatoria si completi regolarmente nei confronti del destinatario; una notifica inesistente o definitivamente invalida non può produrre validamente gli effetti sostanziali previsti.
  • Nel verificare la prescrizione occorre distinguere tra il momento rilevante per l’ente notificante e quello rilevante per il destinatario, conservando la documentazione relativa alla data di consegna dell’atto al notificatore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.