Sentenza del 01/02/2018 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Mancata indicazione dell'aliquota - Aliquota unica per disposto normativo - Nullità della cartella - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato le cartelle di pagamento relative a INVIM e imposta di registro, per complessivi euro 30.433,65, sostenendo che fossero illegittime perché non precedute da un autonomo atto di liquidazione, perché emesse a distanza di oltre trent'anni dall'accertamento originario e perché prive dell'indicazione delle aliquote applicate. L'accertamento del maggior valore dell'immobile era però già stato definitivamente confermato con sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso dei contribuenti. Ha stabilito che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza sull'accertamento, la cartella costituisce attività di riscossione e di mero calcolo contabile, senza necessità di un ulteriore atto di liquidazione. Non si applica inoltre il termine decadenziale previsto per l'esecuzione degli atti impositivi, ma il termine ordinario di prescrizione decennale, poiché il titolo della riscossione è la sentenza definitiva. La mancata indicazione dell'aliquota non ha comportato nullità, essendo l'aliquota unica per legge e ricavabile agevolmente dal rapporto tra imponibile e imposta richiesta. I contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 4.800, mentre sono state compensate le spese del primo grado.
Norme richiamate
Art. 17 del D.P.R. n. 602/1973
Il termine decadenziale previsto dalla norma riguarda la messa in esecuzione dell'atto impositivo amministrativo e non si applica quando la riscossione si fonda su una sentenza passata in giudicato.
Termine ordinario di prescrizione decennale
Quando l'accertamento tributario è stato definitivamente confermato da una sentenza, il diritto alla riscossione è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, poiché il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza e non più dall'atto impositivo originario.
Principio giurisprudenziale di Cassazione, sentenza n. 842/2014
La riscossione di un'imposta definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato non è soggetta ai termini decadenziali previsti per l'esecuzione dell'atto amministrativo, ma al termine ordinario di prescrizione.
Obbligo di indicazione dell'aliquota nella cartella di pagamento
La mancata indicazione dell'aliquota può determinare la nullità della cartella quando esistono aliquote diverse applicabili alternativamente. Se invece l'aliquota è unica per legge, il contribuente può ricavarla rapportando l'imponibile all'importo richiesto e la mancata indicazione non compromette il diritto di difesa.
Massime di principio
- Quando i presupposti e l'importo base del tributo sono già stati definitivamente accertati con sentenza, la successiva cartella può limitarsi alla riscossione e ai calcoli conseguenti, senza necessità di un nuovo atto impositivo o di liquidazione.
- Il passaggio in giudicato dell'accertamento sposta il riferimento temporale dalla disciplina decadenziale dell'atto amministrativo alla prescrizione ordinaria del diritto fondato sulla sentenza.
- L'omessa indicazione dell'aliquota rende invalida la cartella soprattutto quando l'amministrazione deve scegliere tra aliquote diverse e il contribuente non può ricostruire il calcolo. Se l'aliquota applicabile è unica e facilmente ricavabile, il vizio normalmente non sussiste.
- Per valutare la validità di una cartella occorre distinguere tra contestazione dei presupposti dell'imposta, già eventualmente definita in un precedente giudizio, e semplice attività matematica di liquidazione e riscossione.
- La tutela del contribuente viene meno solo se l'atto non consente di comprendere o verificare la pretesa; non è invece necessaria un'indicazione ulteriore quando i dati dell'accertamento e il calcolo sono già conoscibili e ricostruibili.
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