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Sentenza

Sentenza del 01/02/2018 n. 434 - Comm. Trib. Prov. Milano

Irpef - Lavoro dipendente - Reddito assimilato - Rimborso forfettario - Distacco presso terzi - Imponibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La somma è stata qualificata come reddito assimilato al lavoro dipendente e, pertanto, assoggettata a IRPEF. Il rimborso forfettario per l'uso dell'autoveicolo proprio, determinato per giornata e riferito all'attività svolta nel territorio comunale, non è stato considerato un mero rimborso analitico di spese documentate, ma un compenso imponibile. La pretesa fiscale è quindi risultata legittima.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il rimborso forfettario giornaliero riconosciuto per l'utilizzo dell'autovettura personale, durante il servizio svolto presso un'impresa terza in regime di distacco o comando, non dovesse essere assoggettato a IRPEF. La questione riguardava la qualificazione fiscale della somma: rimborso escluso da imposizione oppure reddito assimilato al lavoro dipendente. Il rimborso era stato corrisposto dall'impresa presso cui il lavoratore prestava temporaneamente servizio, per attività svolte nel territorio comunale e in relazione alla sua qualifica di agente di Polizia locale.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 1, lettera b), d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Il testo richiama l'art. 50, lett. b), d.P.R. 917/1986.

    La disposizione è stata applicata per ricondurre il compenso percepito dal lavoratore tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con conseguente imponibilità ai fini IRPEF.

Massime di principio

  • Un rimborso forfettario, calcolato in misura fissa per giornata o per altra unità temporale e non sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, tende a essere considerato compenso imponibile anziché rimborso neutrale.
  • Il fatto che il pagamento provenga da un soggetto terzo presso cui il lavoratore è distaccato o comandato non esclude, di per sé, la natura reddituale della somma.
  • Per stabilire l'imponibilità occorre verificare la sostanza economica del pagamento: se la somma remunera anche solo indirettamente l'attività lavorativa, può rientrare nei redditi assimilati al lavoro dipendente.
  • La qualificazione come rimborso spese è più facilmente sostenibile quando il rimborso è analitico, documentato e collegato a costi effettivamente sostenuti, mentre la forma forfettaria costituisce un elemento significativo a favore dell'imponibilità.
  • L'utilizzo dell'autovettura personale per esigenze di servizio non rende automaticamente esente il rimborso, soprattutto quando l'indennità è riconosciuta indistintamente per giornata e senza una precisa rendicontazione delle percorrenze e dei costi.

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