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Sentenza

Sentenza del 01/02/2018 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRPEF - Ripartizione degli utili - Cessione della propria quota prima dell'approvazione del rendiconto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva imputato al ricorrente, ai fini IRPEF 2010, un reddito da partecipazione di 15.825 euro, corrispondente alla quota posseduta nella società. Il contribuente contestava l'accertamento sostenendo di aver trasferito integralmente la propria partecipazione il 30 dicembre 2010 e di non avere quindi diritto agli utili. La questione riguardava il criterio di imputazione degli utili di una società di persone quando la quota viene ceduta durante l'esercizio, prima dell'approvazione del rendiconto.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Milano ha accolto l'appello del contribuente, riformato integralmente la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento. Ha stabilito che, in caso di trasferimento della quota durante l'esercizio, gli utili non devono essere ripartiti proporzionalmente tra cedente e cessionario in base ai periodi di possesso. Poiché il diritto agli utili matura con l'approvazione del rendiconto, l'intera quota deve essere imputata al socio che riveste tale qualità in quel momento, cioè al cessionario. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a rifondere le spese processuali, liquidate in 850 euro per il primo grado e 1.800 euro per il secondo grado.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 1, del DPR n. 917/1986 (TUIR)

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

    La norma impone l'imputazione per trasparenza del reddito della società ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione. Tuttavia, il soggetto cui imputare il reddito è individuato sulla base della qualità di socio posseduta al momento in cui sorge il diritto agli utili, coincidente con l'approvazione del rendiconto.

  • Principi civilistici sulla ripartizione degli utili nelle società di persone

    Il diritto alla percezione degli utili matura con l'approvazione del rendiconto.

    L'acquisizione degli utili non avviene progressivamente e uniformemente durante l'esercizio, per cui non è corretto frazionare il reddito in base alla durata del possesso della quota. Il diritto verso la società spetta al socio presente al momento dell'approvazione del rendiconto.

  • Cassazione civile, sentenze n. 8423/1994 e n. 19238/2003

    In caso di subentro di un socio durante l'esercizio di una società di persone, gli utili dell'intero esercizio devono essere imputati al socio che risulta titolare della partecipazione al momento dell'approvazione del rendiconto, senza ripartizione temporale tra socio uscente e socio subentrante.

  • Cassazione civile, sentenza n. 11550/2002

    L'obbligo tributario del socio deriva dal suo status di socio e dall'incremento patrimoniale prodotto dalla società, non dalla materiale percezione degli utili. Il principio di indipendenza dalla percezione non modifica però il momento in cui il diritto agli utili sorge né il soggetto cui il reddito deve essere imputato.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, se una quota viene ceduta durante l'esercizio prima dell'approvazione del rendiconto, gli utili dell'intero esercizio sono generalmente imputati al socio che è titolare della quota al momento dell'approvazione del rendiconto.
  • Non è normalmente applicabile, ai fini fiscali, una ripartizione degli utili tra cedente e cessionario proporzionale ai mesi o ai giorni di possesso della partecipazione, perché la formazione dell'utile non si presume uniforme nel tempo.
  • La clausola fiscale "indipendentemente dalla percezione" significa che il reddito è tassato anche se non materialmente incassato; non significa che debba essere tassato in capo a chiunque sia stato socio in una parte dell'esercizio.
  • È necessario distinguere la cessione o il subentro nella partecipazione dallo scioglimento del rapporto sociale e dalla liquidazione della quota: la liquidazione può richiedere una valutazione della situazione patrimoniale maturata fino all'uscita, mentre la cessione segue il criterio del socio titolare al momento dell'approvazione del rendiconto.
  • La disciplina concreta può dipendere dalla data e dagli effetti giuridici della cessione, dall'opponibilità alla società e dalle pattuizioni economiche tra cedente e cessionario; tali pattuizioni possono regolare i rapporti interni, ma non necessariamente modificano il soggetto cui il reddito è imputato fiscalmente.

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