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Sentenza

Sentenza del 01/02/2018 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Cartella di pagamento - società a ristretta base partecipativa cancellata dal registro delle imprese - art. 2495 c.c. - fenomeno successorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I soci hanno impugnato le cartelle sostenendo che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la loro responsabilità per i debiti della società estinta fosse limitata alle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nel quale risultava un riparto pari a zero. Hanno inoltre contestato la mancata notifica nei loro confronti degli avvisi di accertamento, l'insufficiente motivazione delle cartelle, l'assenza di sottoscrizione e vizi della notificazione postale. L'Ufficio ha sostenuto che l'accertamento societario era divenuto definitivo, aveva evidenziato utili extracontabili e operazioni bancarie non giustificate e, trattandosi di società a ristretta base partecipativa, consentiva di presumere la distribuzione degli utili ai soci e il loro subentro nei debiti sociali.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformato le sentenze di primo grado e confermato le cartelle di pagamento. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sull'accertamento nei confronti della società provasse l'esistenza di utili extracontabili e consentisse di contestare la veridicità del bilancio finale di liquidazione a riparto zero. In una società a ristretta base partecipativa è stata ritenuta operante la presunzione semplice di distribuzione degli utili ai soci, salvo prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento, prova che i soci non hanno fornito. Sono state inoltre respinte le censure formali: la cartella conteneva gli elementi essenziali, la notificazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento era valida anche senza relata e la mancata sottoscrizione non determinava l'invalidità dell'atto in assenza di dubbi sulla sua riferibilità all'Amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2495 del codice civile

    I soci rispondono dei debiti sociali "sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione".

    La responsabilità dei soci della società estinta è normalmente limitata a quanto ricevuto in sede di liquidazione. Tuttavia, il limite non può essere invocato sulla base di un bilancio finale a riparto zero quando l'esistenza di utili extracontabili, accertata con giudicato, consente di presumere che vi siano state distribuzioni non contabilizzate.

  • Art. 2729 del codice civile

    Le presunzioni semplici devono essere "gravi, precise e concordanti".

    La ristretta base partecipativa, unita all'accertamento definitivo di utili extracontabili e ai rapporti di reciproco controllo tra i soci, può costituire un insieme di elementi presuntivi idoneo a dimostrare la distribuzione degli utili.

  • Art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973

    La notifica può essere eseguita anche mediante "invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

    La cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; non sono necessariamente richieste una relata autonoma o ulteriori formalità, purché sia provato il perfezionamento della notifica.

  • Cass. civ., n. 9094/2017

    La sentenza richiama l'orientamento secondo cui, dopo la cancellazione della società, i soci possono succedere nei debiti sociali anche indipendentemente da un riparto positivo, qualora possano emergere attività o sopravvenienze non considerate in liquidazione.

  • Cass. civ., n. 15474/2017

    È richiamato anche l'orientamento secondo cui la successione nei debiti presuppone la percezione di somme da parte dei soci. La decisione risolve il contrasto ritenendo provata tale percezione, in via presuntiva, per effetto degli utili extracontabili accertati in una società a ristretta base partecipativa.

  • Cass. civ., n. 19013/2016

    Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, salva la prova che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.

  • Cass. civ., nn. 17984/2012, 29605/2011 e 9519/2009

    La ristretta base sociale e i rapporti di complicità, solidarietà e reciproco controllo tra i soci possono integrare presunzioni gravi, precise e concordanti della distribuzione degli utili non dichiarati.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non elimina automaticamente i debiti tributari: i soci possono subentrare nella posizione della società estinta secondo il principio successorio.
  • Il limite di responsabilità previsto dall'art. 2495 c.c. non rende intangibile un bilancio finale di liquidazione con riparto zero. Se un accertamento definitivo dimostra l'esistenza di utili extracontabili, il bilancio può essere contestato quanto alla sua veridicità.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa l'Amministrazione può presumere la distribuzione degli utili extracontabili ai soci. Il socio deve fornire una prova concreta dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili, non una mera contestazione generica.
  • Il giudicato formatosi sull'accertamento nei confronti della società può costituire il presupposto probatorio per la pretesa verso i soci, anche se questi non erano destinatari dell'avviso originario, purché la cartella esponga adeguatamente titolo, importi e riferimenti della riscossione.
  • La responsabilità dei soci non deriva automaticamente dalla sola qualità di socio: occorre collegarla alla successione nei debiti della società e, quando il riparto è formalmente nullo, alla prova o presunzione qualificata di attività o utili non contabilizzati attribuiti ai soci.
  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza relata autonoma; inoltre, la mancanza di sottoscrizione non comporta invalidità se l'atto è chiaramente riferibile all'Amministrazione.

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