Sentenza del 01/02/2018 n. 450 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Cartella di pagamento per avviso di accertamento annullato - Lite temeraria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto, con riconoscimento dell’illegittimità della cartella fondata sull’avviso di accertamento annullato. La Regione Lombardia è stata inoltre condannata per lite temeraria, in ragione della sua inescusabile negligenza: una volta rilevata l’inesistenza del titolo, avrebbe dovuto procedere spontaneamente allo sgravio invece di mantenere la pretesa e chiedere soltanto la cessazione della materia del contendere.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento che era stato precedentemente annullato. L’annullamento dell’atto prodromico impediva di procedere all’esecuzione della cartella, poiché l’avviso, anche se ancora formalmente impugnabile o oggetto di appello, non era più idoneo a produrre effetti esecutivi. La Regione, pur essendosi resa conto dell’errore, non ha disposto lo sgravio della cartella e si è limitata a costituirsi in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L’annullamento dell’atto tributario presupposto priva di fondamento gli atti successivi, come la cartella di pagamento, che non possono essere validamente utilizzati per la riscossione.
- Un atto prodromico annullato non è idoneo a produrre effetti esecutivi, anche se l’amministrazione ha proposto appello o l’annullamento non è ancora formalmente definitivo.
- Quando l’ente impositore riconosce l’errore o viene a conoscenza dell’annullamento del titolo, deve procedere tempestivamente allo sgravio o all’annullamento in autotutela della cartella.
- La semplice richiesta di cessazione della materia del contendere non elimina necessariamente la responsabilità processuale dell’amministrazione, soprattutto quando il comportamento omissivo abbia costretto il contribuente a promuovere o proseguire il giudizio.
- La lite temeraria può essere riconosciuta quando la parte pubblica agisce o resiste con negligenza grave e inescusabile, mantenendo una pretesa manifestamente priva di base giuridica.
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