Ordinanza n. 980/2026 - Latina, Sezione 1
per la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente al silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Latina, con riferimento alla domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 09.06.2025, identificativo n. LT2210544463;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 9 giugno 2025 di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’obbligo della Prefettura di provvedere con un atto espresso sulla domanda di conversione presentata il 9 giugno 2025, identificativo n. LT2210544463. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio-inadempimento, affermando che erano trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza; ha inoltre inviato una diffida a provvedere il 6 marzo 2026. Dopo la costituzione delle amministrazioni, l’Avvocatura dello Stato ha depositato il preavviso di revoca e il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione, emesso il 20 aprile 2026. Con note del 22 settembre 2026, il ricorrente ha contestato la rilevanza e il contenuto della revoca, chiedendo che la causa fosse decisa.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso, ma ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile sopravvenuto difetto di interesse e ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie su tale questione. Secondo la valutazione provvisoria espressa, l’adozione in corso di giudizio di un provvedimento espresso ha fatto venir meno il presupposto della domanda contro il silenzio e l’interesse a ottenere una pronuncia sull’inerzia; le contestazioni contro il provvedimento di revoca avrebbero dovuto essere proposte con autonoma impugnazione, che non risulta presentata. L’esito definitivo del ricorso resta riservato.
Norme richiamate
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base per sottoporre alle parti la questione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, assegnando loro un termine per presentare memorie.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, l’adozione in corso di causa di un provvedimento espresso che conclude il procedimento fa venir meno il presupposto della domanda diretta a ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere e può determinare la sopravvenuta carenza di interesse.
- Le contestazioni rivolte contro il provvedimento espresso adottato durante il giudizio sul silenzio devono essere proposte mediante impugnazione di tale provvedimento; la loro deduzione nel giudizio contro l’inerzia non equivale alla sua impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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