Ordinanza n. 47/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale n. 43 del 30 marzo 2026, che ingiunge la rimessa in pristino di opere edilizie contestate sulla p.ed. 2329, oltre ai pareri della Commissione edilizia comunale, al verbale di sopralluogo del 5 febbraio 2025 e agli atti presupposti
Esito
La controversia
I proprietari hanno impugnato l’ordine di rimessa in pristino relativo a una sopraelevazione con cambio di destinazione d’uso del sottotetto e ad altre quattro difformità: altezza interpiano, scala a chiocciola e accessibilità, nuove vedute e distanza del pilastro di sostegno del poggiolo dai confini. Nel ricorso introduttivo hanno dedotto indeterminatezza dell’oggetto e difetto di motivazione dell’ordinanza, nonché erronea applicazione della normativa provinciale; hanno contestato nel merito l’esistenza delle difformità e lamentato travisamento dei fatti, violazione delle norme edilizie, di accessibilità, sulle vedute e sulle distanze, oltre a illogicità, contraddittorietà e violazione delle regole procedimentali. Con i primi motivi aggiunti hanno impugnato il verbale di sopralluogo del 5 febbraio 2025, contestando che costituisse un provvedimento richiamato per relationem, l’introduzione di nuove contestazioni, la carenza di istruttoria e motivazione e l’insussistenza delle difformità; hanno inoltre proposto domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. rispetto ai verbali della Commissione edilizia comunale, inizialmente negati. Con i secondi motivi aggiunti hanno impugnato i verbali della Commissione, deducendo incompetenza della Commissione e violazione della disciplina provinciale e regolamentare, introduzione illegittima di contestazioni, contraddittorietà, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. La domanda cautelare riguarda anche il rischio di esecuzione dell’ordine di demolizione.
La decisione
Il Tribunale non ha definito il merito dei motivi di ricorso né la domanda di accesso. Ha ritenuto necessario acquisire un approfondimento istruttorio: il Comune dovrà depositare entro il 12 ottobre 2026 una relazione tecnica che analizzi puntualmente ciascuna delle quattro difformità indicate nell’ordinanza n. 43/2026 e controdeduca alle specifiche osservazioni dei ricorrenti. Nelle more, ha accolto in via interinale la domanda cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati, considerato il periculum in mora connesso all’ordine di demolizione e allo scopo di mantenere integra la situazione fino alla prosecuzione della trattazione cautelare, fissata al 22 ottobre 2026. La misura è subordinata al perfezionamento della notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti nei confronti del controinteressato. Spese della fase al definitivo.
Norme richiamate
Nelle more, di dover sospendere in via interinale i gravati provvedimenti, stante il periculum in mora connesso all’ordine di demolizione ivi previsto, ed al fine di mantenere la res adhuc integra sino all’esito dell’udienza fissata per la prosecuzione della trattazione cautelare di causa nel 22 ottobre 2026, subordinatamente all’avvenuto perfezionamento per il controinteressato -OMISSIS- della notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti.
La tutela cautelare interinale è giustificata dal pericolo derivante dall’esecuzione dell’ordine di demolizione e dalla necessità di conservare la situazione di fatto fino alla successiva udienza; è subordinata al perfezionamento della notifica al controinteressato.
Ritenuto che, al fine del decidere e alla luce degli atti depositati in giudizio, è necessario richiedere al Comune di Levico Terme la presentazione di una relazione tecnica con la quale siano puntualmente analizzate le difformità edilizie di cui ai punti da 1 a 4 indicate nell’ordinanza impugnata 43/2026, riportate anche nel precedente punto 1.
Il giudice può disporre un approfondimento istruttorio mirato quando gli atti disponibili non consentono di decidere le contestazioni tecniche; la relazione deve esaminare le difformità specifiche e le pertinenti deduzioni difensive.
Ritenuto che, al fine del decidere e alla luce degli atti depositati in giudizio, è necessario richiedere al Comune di Levico Terme la presentazione di una relazione tecnica con la quale siano puntualmente analizzate le difformità edilizie di cui ai punti da 1 a 4 indicate nell’ordinanza impugnata 43/2026, riportate anche nel precedente punto 1.
La relazione tecnica è richiesta quale incombente istruttorio necessario per acquisire gli elementi utili alla decisione sulle difformità edilizie contestate.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ordine di rimessa in pristino dipende dalla verifica di specifiche difformità edilizie e gli atti disponibili non permettono di approfondirle adeguatamente, il giudice può richiedere all’amministrazione una relazione tecnica che analizzi ciascuna contestazione e risponda alle pertinenti deduzioni della parte ricorrente.
- In presenza di un ordine di demolizione la cui esecuzione comporti un pericolo cautelare, il giudice può sospendere interinalmente gli atti impugnati per conservare integra la situazione fino alla prosecuzione della trattazione cautelare.
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