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Ordinanza

Ordinanza n. 155/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sezione UnicaOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di Set Distribuzione S.p.a. che hanno dichiarato la decadenza dell’operatore economico da tre aggiudicazioni e disposto segnalazioni all’ANAC e alla Procura della Repubblica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’operatore economico ha impugnato, con tre ricorsi riuniti, i provvedimenti con cui Set Distribuzione aveva disposto la decadenza da altrettante aggiudicazioni, in conseguenza di violazioni fiscali, nonché le relative segnalazioni all’ANAC e alla Procura della Repubblica. In precedenza, con un distinto ricorso, era stata impugnata la cancellazione dell’impresa dal sistema di qualificazione e la segnalazione, e il gravame era stato accolto con sentenza del TRGA n. 113/2026. Nei tre giudizi sono stati dedotti: violazione dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 e dell’allegato II.10, dei principi del risultato, di buona fede e di massima partecipazione, oltre a difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione e sviamento; insussistenza dei presupposti e mancata valutazione delle circostanze concrete; sproporzione, irragionevolezza e carenza di un interesse pubblico concreto; incompatibilità con l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE del limite temporale nazionale al cosiddetto self cleaning fiscale; mancata attivazione del soccorso istruttorio per un errore materiale nella dichiarazione e lesione dell’affidamento. La questione unionale era già sottoposta alla Corte di giustizia nella causa C-268/25: si discute della compatibilità con il diritto UE dell’esclusione automatica prevista dall’art. 94, comma 6, quando il pagamento o l’impegno vincolante a pagare intervengano dopo la scadenza per presentare l’offerta, ma prima della decisione di esclusione. Nel caso concreto la regolarizzazione fiscale risultava intervenuta prima dell’esclusione, adottata il 27 marzo 2026, come attestato dalla certificazione ADER del 20 marzo 2026. Le parti hanno discusso la sospensione; ricorrente e amministrazioni si sono dichiarate disponibili, mentre Set Distribuzione ne ha contestato la rilevanza per la diversa sequenza fattuale.

La decisione

Il TRGA non ha deciso nel merito i motivi di ricorso e ha riservato ogni ulteriore statuizione in rito e nel merito. Ha ritenuto la questione pendente davanti alla Corte di giustizia rilevante e potenzialmente dirimente anche per i giudizi in esame, poiché investe la stessa contestazione sulla compatibilità unionale del limite temporale al self cleaning fiscale, e ha respinto l’obiezione di irrilevanza fondata sul fatto che la regolarizzazione sarebbe avvenuta dopo la stipula del contratto. Ha quindi disposto la sospensione dei tre giudizi ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della decisione nella causa C-268/25, senza disporre un nuovo rinvio pregiudiziale: la sospensione impropria in senso lato è stata ritenuta praticabile, dopo il contraddittorio, anche in considerazione dell’economia processuale e della ragionevole durata, pur precludendo alle parti un intervento diretto davanti alla Corte UE. La prosecuzione è subordinata alla presentazione di istanza di fissazione d’udienza dopo la decisione della Corte. Spese della fase riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve essere disposta la sospensione del processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della definizione della questione pendente avanti alla Corte di Giustizia.

    L’art. 79 c.p.a. costituisce, insieme all’art. 295 c.p.c., la base della sospensione del giudizio in attesa della decisione pregiudiziale della Corte di giustizia.

  • art. 295 c.p.c.

    In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve essere disposta la sospensione del processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della definizione della questione pendente avanti alla Corte di Giustizia.

    La sospensione necessaria è applicabile al processo amministrativo quando la definizione di una questione pendente davanti alla Corte di giustizia sia pregiudiziale e potenzialmente dirimente per il giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    dispone che la prosecuzione del giudizio avvenga mediante istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., all’esito della decisione della Corte di Giustizia;

    Una volta definita la questione pregiudiziale europea e cessata la causa della sospensione, la prosecuzione del giudizio è richiesta mediante istanza di fissazione d’udienza.

  • art. 70 c.p.a.

    Pertanto, con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto in via preliminare la riunione dei ricorsi sub. RG. 68, 69 e 70/2026, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ed ha rinviato la causa all’udienza pubblica odierna.

    I ricorsi connessi sono stati riuniti ai sensi dell’art. 70 c.p.a. prima di decidere sulla sospensione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    nell’udienza pubblica del 16.07.2026 la Presidente di questo Tribunale, con riferimento ai ricorsi sub. RG. 68, 69 e 70/2026, ha ricordato ai difensori, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la pendenza, davanti alla Corte di Giustizia del giudizio avente ad oggetto la conformità al diritto unionale della norma dettata dall’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023

    La pendenza della questione europea e la prospettata sospensione sono state sottoposte al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Atteso, pertanto, che la questione sottoposta alla Corte UE è la medesima avanzata nei giudizi in esame, nella parte (motivo IV dei ricorsi) in cui si deduce la non conformità al diritto unionale dell’esclusione automatica dell’operatore economico, prescritta dall’art. 94, comma 6, del Codice, che non consente il self cleaning “fiscale” in data posteriore alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta ancorché prima della decisione di esclusione da parte della stazione appaltante;

    La compatibilità con il diritto UE della preclusione al self cleaning fiscale successivo alla scadenza per presentare l’offerta, ma anteriore all’esclusione, è la questione pregiudiziale comune e potenzialmente decisiva; l’ordinanza non ne risolve il merito.

  • art. 57 direttiva 2014/24/UE

    Rilevato che, ad avviso del Collegio, la decisione sulla questione predetta si presenta pregiudiziale e potenzialmente dirimente anche per i contenziosi in esame poiché, sia un esito favorevole alle tesi del TAR Lazio che un esito non favorevole, ha evidenti effetti anche sulla loro sorte, segnatamente quanto alla fondatezza del quarto motivo presentato in tutti i ricorsi;

    La questione interpretativa relativa all’art. 57 della direttiva, concernente la possibilità di regolarizzazione fiscale dopo il termine per l’offerta, è considerata pregiudiziale e potenzialmente dirimente per il motivo di ricorso basato sul diritto unionale.

  • art. 267 TFUE

    Rammentato che, come evidenziato dalla parte ricorrente nei ricorsi in epigrafe indicati, con ordinanza n. 6562 del 2 aprile 2025 il TAR Lazio, sez. Quarta ter, per quanto qui rileva, ha posto alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE con riferimento in particolare al disposto dell’art. 94, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    La questione sulla compatibilità della disciplina nazionale è già sottoposta alla Corte di giustizia in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE; il TRGA sospende i giudizi in attesa di quella decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo può essere disposta la sospensione necessaria ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. quando una questione pendente davanti alla Corte di giustizia sia pregiudiziale e potenzialmente dirimente per la decisione della controversia.
  • La sospensione impropria in senso lato in attesa della decisione della Corte di giustizia può essere disposta senza un nuovo rinvio pregiudiziale quando la questione europea rilevante è già pendente in altro giudizio, purché le parti siano state previamente sentite; tale modalità comporta che le parti non possano intervenire direttamente nel processo europeo.
  • La questione della compatibilità con l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE del limite temporale posto dall’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 al self cleaning fiscale, quando il pagamento o l’impegno vincolante intervengano dopo il termine di presentazione dell’offerta ma prima dell’esclusione, può essere pregiudiziale anche in una controversia nella quale la regolarizzazione sia intervenuta prima della decisione di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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