Ordinanza n. 5353/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Direttore generale dell’USR Campania di approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per la classe A047 – Scienze matematiche applicate, pubblicata il 19 giugno 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria sostenendo che non le fosse stato attribuito il punteggio relativo al titolo TFA sostegno, indicato nella domanda di partecipazione ma non inserito nella sezione «Altri titoli valutabili», voce B.4.9. Il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato. La ricorrente aveva chiesto all’amministrazione, il 4 giugno 2026, i recapiti dei controinteressati nominativamente indicati, senza ricevere risposta; nel ricorso ha quindi chiesto di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda cautelare né il motivo relativo al punteggio. Ha accolto l’istanza di notificazione per pubblici proclami, rilevando che la ricorrente si era tempestivamente attivata per ottenere i recapiti e che l’amministrazione era rimasta inerte, in violazione del dovere di collaborazione procedimentale. Ha disposto che il testo integrale del ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati siano pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata, con le modalità indicate in motivazione, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio, entro 15 giorni dalla comunicazione, nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR individuate come parti necessarie dall’art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022. Ha fissato al 5 novembre 2026 la camera di consiglio per il prosieguo dell’esame cautelare e ha invitato le parti a depositare tempestivamente la documentazione relativa a un eventuale riesame favorevole della posizione della ricorrente.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Rilevato che il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato ex art. 41 comma 2 c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato; nel caso concreto tale adempimento non era stato assolto.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Considerato che la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale o della Sezione (Cons. Stato, VI, 2 aprile 2024, n. 2985) e che, nel caso di specie, parte ricorrente si è diligentemente attivata formulando l’istanza tempestiva nei confronti dell’amministrazione resistente, ma l’amministrazione non ha ottemperato al dovere di collaborazione procedimentale ex art. 2 c.p.a., restando l’istanza priva di riscontro;
L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami è rimessa a una valutazione discrezionale; può essere concessa quando la parte abbia chiesto tempestivamente all’amministrazione i recapiti dei controinteressati e questa non abbia collaborato.
art. 2 c.p.a.
Considerato che la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale o della Sezione (Cons. Stato, VI, 2 aprile 2024, n. 2985) e che, nel caso di specie, parte ricorrente si è diligentemente attivata formulando l’istanza tempestiva nei confronti dell’amministrazione resistente, ma l’amministrazione non ha ottemperato al dovere di collaborazione procedimentale ex art. 2 c.p.a., restando l’istanza priva di riscontro;
L’amministrazione è tenuta a collaborare rispetto alla richiesta tempestiva dei recapiti dei controinteressati; la mancata risposta, nel caso concreto, ha giustificato la notificazione per pubblici proclami.
art. 49 c.p.a.
Ritenuto che, trattandosi di procedimento concorsuale rientrante nell’alveo applicativo dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, “sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato” e pertanto va integrato il contraddittorio ex art. 49 c.p.a. anche nei confronti di tali Amministrazioni, assegnando il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
Quando ricorrono i presupposti dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, il contraddittorio deve essere integrato anche nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR individuate dalla disposizione come parti necessarie.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
Ritenuto che, trattandosi di procedimento concorsuale rientrante nell’alveo applicativo dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, “sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato” e pertanto va integrato il contraddittorio ex art. 49 c.p.a. anche nei confronti di tali Amministrazioni, assegnando il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
Nei giudizi concorsuali ricadenti nell’ambito della disposizione, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR sono parti necessarie e la notificazione va eseguita presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato secondo le leggi speciali.
Massime di principio
- La notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 41, comma 4, c.p.a. è autorizzabile, previa valutazione discrezionale del giudice, quando il ricorrente abbia tempestivamente richiesto all’amministrazione i recapiti dei controinteressati e l’amministrazione non abbia risposto, impedendo in concreto la notificazione ordinaria.
- Nei giudizi concorsuali soggetti all’art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, quali parti necessarie, con notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato secondo le disposizioni applicabili.
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