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Sentenza

Sentenza n. 14846/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento A) della Determinazione Dirigenziale A1400A - Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, portante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e del relativo Allegato n. 1 ad essa accluso; - della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24.11.2022; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese le seguenti deliberazioni, non cognite, assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Piemonte, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l''''acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la Deliberazione D.G. dell'AO Ordine Mauriziano di Torino n. 596 del 28.8.2019; (ii) la Deliberazione D.G. dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo n. 404 del 27.8.2019; (iii) la Deliberazione D.G. dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria n. 369 del 23.8.2019; (iv) la Deliberazione D.G. dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1142 del 28.8.2019; (v) la Deliberazione D.G. dell'AOU Maggiore della Carità di Novara n. 848 del 3.9.2019; (vi) la Deliberazione D.G. dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano n. 467 del 29.8.2019; (vii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Alessandria n. 586 del 30.8.2019; (viii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Asti n. 151 del 30.8.2019; (ix) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Biella n. 388 del 26.8.2019; (x) la Deliberazione D.G. dell'ASL Città di Torino n. 909 del 6.9.2019; (xi) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Cuneo 1 n. 361 del 29.8.2019; (xii) la Deliberazione D.G. dell'ASL Cuneo 2 n. 309 del 22.8.2019; (xiii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Novara n. 320 del 28.8.2019; (xiv) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Torino 3 n. 510 del 23.8.2019; (xv) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Torino 4 n. 977 del 28.8.2019; (xvi) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Torino 5 n. 806 del 28.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Vercelli n. 856 del 29.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Verbano Cusio Ossola n. 701 del 4.9.2019; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 11.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202310583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti regionali e ministeriali relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la determinazione della Regione Piemonte con cui erano stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento, agli atti delle aziende sanitarie regionali di rilevazione del fatturato e ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché agli ulteriori atti presupposti, compreso l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, versando la quota ridotta del 25 per cento degli importi posti a suo carico, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il Tribunale non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 richiede cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell’impresa e l’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, mediante provvedimento pubblicato e comunicato al TAR. Nel caso concreto mancava nel fascicolo l’attestazione regionale del pagamento e non risultava effettuata la comunicazione alla segreteria del Tribunale. Tuttavia, dalla dichiarazione della ricorrente, dall’adesione alla procedura di definizione agevolata e dall’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie, il giudice ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell’esito.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al ripiano del payback sui dispositivi medici richiede sia il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell’impresa sia l’accertamento del pagamento da parte dell’ente regionale o provinciale competente, con pubblicazione e comunicazione al TAR.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

    La dichiarazione della parte e il comportamento processuale, valutati insieme a fatti sopravvenuti univoci quale l’adesione alla procedura di definizione agevolata e l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non ricorrono tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano derivanti dal superamento dei tetti di spesa regionali per l’acquisto di dispositivi medici negli anni considerati.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta si perfeziona soltanto quando ricorrono cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell’impresa fornitrice e l’accertamento formale dell’avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, con le prescritte pubblicazione e comunicazione al giudice.
  • La mancata produzione dell’attestazione regionale o provinciale di avvenuto pagamento impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche se l’impresa dichiara di avere aderito alla procedura di definizione agevolata e di avere effettuato il versamento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere desunta, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., da fatti sopravvenuti univoci e dal comportamento processuale della parte, anche quando non risultano integrati tutti i presupposti della cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce una definizione processuale distinta dalla cessazione della materia del contendere e non richiede necessariamente l’accertamento formale previsto dalla disciplina speciale per quest’ultima.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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