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Sentenza

Sentenza n. 824/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione del Settore Tecnico - Ufficio 1 - n.1365 del 23.04.2026, Registro di Settore n.310, comunicata in pari data, a mezzo della quale Arca Puglia Centrale – Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – ha approvato gli atti di gara e, in particolare, il verbale della seduta del 18-24.03.2026, con cui è stata formulata proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.17 comma 5, primo periodo, del D. Lgs. 37/2023, dell’appalto avente ad oggetto “Procedura di affidamento in concessione mediante finanza di progetto su iniziativa pubblica ai sensi dell’art.193 del D. Lgs. N.36/2023 e ss.mm.ii …. Lotto 1 – CIG BA611580A8”, nei confronti dell’offerta presentata da C.N. Costruzioni Generali SPA, P.I.: 05931780729, con sede in Bari alla via G. Amendola n.172/E – 172/C e, pertanto, disposto l’aggiudicazione della concessione in favore della suddetta società C.N. Costruzioni Generali SPA; - del verbale della seduta del 18-24.03.2026 con cui è stata formulata proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.17 comma 5, primo periodo, del D. Lgs. 37/2023, dell’appalto di cui si discute in favore della C.N. Costruzioni Generali SPA; - di tutti i verbali di gara, in particolare del verbale di gara del 18 – 24.03.2026; - ove occorra, e in via strettamente subordinata rispetto alla domanda principale, della determinazione dirigenziale n.525 del 16.02.2026 di indizione di una gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 ss.mm.ii da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 1 e 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 ss.mm.ii. per l’affidamento in concessione mediante finanza di progetto su iniziativa pubblica ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii., procedura volta all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di proprietà di Arca Puglia Centrale mediante il ricorso alla misura PNRR “Repower – EU Missione 7 - Investimento 17; del bando di gara pubblicato in G.U. in data 12.02.2026 e del disciplinare di gara; - dell’eventuale contratto nelle more sottoscritto con C.N. Costruzioni Generali SPA; - di tutti gli atti a quelli di cui sopra comunque connessi, consequenziali e/o presupposti, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione per l’efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in favore della prima classificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, promotrice del progetto di fattibilità tecnico-economica e seconda classificata con 57,25 punti, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, prima classificata con 82,43 punti, deducendo che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa. In particolare, ha contestato: la mancata produzione della cauzione prevista dall’art. 193, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e dal punto 10.2 del disciplinare, destinata a garantire il rimborso delle spese sostenute dal promotore; l’irregolarità del piano economico-finanziario, asseritamente privo della sottoscrizione digitale del professionista e dell’asseverazione da parte di un soggetto abilitato; la mancata sottoscrizione da parte del tecnico esterno del computo metrico estimativo, della relazione tecnica e della relazione sul servizio di gestione. In via subordinata, ha dedotto l’illegittimità dell’intera procedura perché il disciplinare aveva previsto il diritto di prelazione del promotore nel project financing, nonostante una sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea ritenuta incompatibile con tale istituto, lamentando anche la lesione dell’affidamento ingenerato dalla lex specialis.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’aggiudicataria aveva prodotto, prima della scadenza del termine per presentare le offerte, due distinte polizze fideiussorie: una di importo pari a 366.598,62 euro, riferita alla garanzia provvisoria del 2%, e una di importo pari a 460.000 euro, riferita alla garanzia provvisoria del 2,5% prevista dal punto 10.2 del disciplinare. Le polizze erano distinguibili sia per l’importo sia per la diversa percentuale indicata nella descrizione del contratto; pertanto, la documentazione richiesta era stata prodotta tempestivamente e i successivi chiarimenti della compagnia assicuratrice erano ultronei, senza che si ponesse una questione di soccorso istruttorio. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha interpretato la clausola del disciplinare relativa all’asseverazione del PEF alla luce dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 e del principio di tassatività delle cause di esclusione. Poiché la disciplina vigente non riproduceva la limitazione soggettiva contenuta nel previgente art. 183, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, il PEF poteva essere asseverato anche da un revisore contabile persona fisica. Il PEF era stato asseverato da un dottore commercialista e revisore legale; inoltre, la lex specialis non imponeva il caricamento del documento con la firma digitale diretta dell’asseveratore, sicché era valida la produzione della scansione del PEF asseverato, successivamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Quanto al terzo motivo, relativo alla previsione del diritto di prelazione del promotore, il TAR ha ritenuto la censura infondata: anche ammesso un affidamento della promotrice sulla previsione della lex specialis, la sua lesione non integra di per sé un vizio di legittimità dell’atto amministrativo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

    proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.17 comma 5, primo periodo

    Richiamato quale base normativa della proposta di aggiudicazione e dell’adozione del provvedimento finale.

  • art. 193 d.lgs. n. 36/2023

    I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato

    La disposizione vigente non limita espressamente i soggetti abilitati all’asseverazione del PEF e consente, secondo il TAR, anche l’asseverazione da parte di un revisore contabile persona fisica; disciplina inoltre la garanzia connessa al rimborso delle spese del promotore.

  • art. 193, comma 12, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato in relazione alla cauzione destinata a garantire il rimborso delle spese sostenute dal promotore e alla previsione del diritto di prelazione nel project financing.

  • artt. 1 e 108 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamati per l’affidamento della concessione mediante procedura da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

  • art. 183, comma 9, d.lgs. n. 50/2016

    Il previgente codice specificava i soggetti abilitati ad asseverare il PEF, escludendo le persone fisiche revisori contabili; tale specificazione è stata ritenuta non riprodotta dall’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023.

  • art. 17 del disciplinare di gara

    Il PEF […] dovrà essere asseverato, ai sensi dell’art. 193 ss. del Codice, da istituto di credito o da società di servizi costituite dall’Istituto di credito stesso o da società di revisione ai sensi della legge 1966/1939

    La clausola, ritenuta non perspicua, deve essere interpretata conformemente alla disciplina primaria e al principio di tassatività delle cause di esclusione, senza escludere l’asseverazione da parte di una persona fisica revisore contabile.

  • art. 10.2 del disciplinare di gara

    Prevedeva la garanzia di importo pari a 460.000 euro, prodotta tempestivamente dall’aggiudicataria mediante una distinta polizza fideiussoria.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta incompatibilità europea del diritto di prelazione del promotore; la questione non ha condotto all’accoglimento del ricorso.

  • direttiva 2014/23/UE

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla dedotta incompatibilità del diritto di prelazione con il principio di parità di trattamento; la censura è stata respinta.

Massime di principio

  • Quando la documentazione di gara comprende più garanzie fideiussorie, la produzione è tempestiva e valida se le polizze sono oggettivamente distinguibili per importo e per gli elementi descrittivi che ne individuano la diversa funzione, anche se l’amministrazione richiede successivi chiarimenti meramente confermativi.
  • In applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, una clausola della lex specialis relativa all’asseverazione del piano economico-finanziario deve essere interpretata in conformità alla disciplina primaria vigente e non può introdurre limitazioni soggettive non previste dalla legge.
  • L’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, non riproducendo la limitazione soggettiva prevista dal previgente art. 183, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, consente l’asseverazione del piano economico-finanziario anche da parte di un revisore contabile persona fisica, purché in possesso della qualità richiesta.
  • È ammissibile la produzione di una scansione del piano economico-finanziario già asseverato e sottoscritto digitalmente dal professionista quando la lex specialis non impone il caricamento del documento con la firma digitale diretta dell’asseveratore.
  • La lesione dell’affidamento eventualmente ingenerato dalla previsione della lex specialis non determina, di per sé, l’illegittimità dell’aggiudicazione o della procedura di gara, in assenza di uno specifico vizio di legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoProcedura di garaOfferta e valutazioneDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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