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Ordinanza

Ordinanza n. 343/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'accertamento del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione Comunale di Apice sugli esposti-diffide trasmessi dal ricorrente il 28/4/2025 e il 12/6/2025 con riferimento all’intervento edilizio intrapreso alla Piazza San Pio di Apice dalla società Margroup s.p.a., finalizzato ad ampliare un fabbricato incompiuto da decenni e a modificarne la destinazione d’uso così da ospitarvi una media struttura di vendita (supermercato). Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal ricorrente il 7/10/2025 e depositati in giudizio il 9/10/2025: per l‘annullamento - del provvedimento di cui alla nota del Settore Tecnico del Comune di Apice prot. n. 0006562 del 23/07/2025, con la quale, con il dichiarato intento di fornire riscontro alle comunicazioni trasmesse dall’attuale ricorrente il 28/4/2025 e il 12/6/2025, l’Amministrazione Comunale di Apice rappresentava di aver accertato, all’esito dell’istruttoria avviata in conseguenza delle predette comunicazioni, “la conformità dei titoli edilizi richiesti [dalla Margroup s.p.a. con riferimento a un fabbricato alla Piazza San Pio di Apice] sia dal punto giuridico che urbanistico” e che, “pertanto, non sono stati riscontrati profili di illegittimità e non si è ritenuto necessario avviare alcun procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori” e aggiungeva che “la Mar Group [recte: Margroup] S.p.A. ha […] operato nell’ambito di un quadro di continuità amministrativa, con adeguamenti successivi regolarmente assentiti”, concludendo: “L’intervento: - rispetta la normativa urbanistica e commerciale; - è conforme ai titoli edilizi; - ha ottemperato a tutti gli standard relativi a urbanizzazioni, verde pubblico e parcheggi; - è stato sottoposto a verifiche istruttorie puntuali da parte dell’ente”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202503649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Settore Tecnico del Comune di Apice che ha dato riscontro agli esposti-diffide e ha escluso profili di illegittimità nell’intervento edilizio e commerciale di una società

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha inizialmente proposto azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento del Comune di Apice sugli esposti-diffide del 28 aprile e del 12 giugno 2025, con i quali chiedeva verifiche e un provvedimento espresso sull’intervento edilizio intrapreso da una società per l’ampliamento e il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato, destinato a media struttura di vendita. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato la nota del 23 luglio 2025, affermando la conformità giuridica e urbanistica dei titoli edilizi e dell’intervento e ritenendo non necessario avviare procedimenti sanzionatori. Il ricorrente ha impugnato tale nota con motivi aggiunti, deducendo violazione della disciplina edilizia statale e regionale, dell’art. 36 delle NTA del PUC di Apice e della normativa regionale commerciale, nonché insufficienza dell’istruttoria e della motivazione e violazione del principio tempus regit actum. Ha inoltre chiesto il mutamento del rito, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla domanda avverso il silenzio e la prosecuzione del giudizio ordinario per l’esame dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito né la domanda avverso il silenzio né le censure proposte contro la nota comunale. Ha applicato l’art. 117, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio sopravviene un provvedimento espresso o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato con motivi aggiunti nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, con prosecuzione dell’intero giudizio secondo tale rito. Poiché il Comune ha adottato un provvedimento espresso e il ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti, il Collegio ha disposto il mutamento dal rito camerale proprio dell’azione avverso il silenzio al rito ordinario, rinviando gli atti al Presidente di Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica. Nessuna decisione di merito o regolazione significativa delle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito

    La sopravvenienza di un provvedimento espresso, impugnato con motivi aggiunti, determina la prosecuzione dell’intero giudizio secondo il rito previsto per il nuovo provvedimento; nel caso concreto, il rito sul silenzio è stato convertito in rito ordinario con fissazione dell’udienza pubblica.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Sono richiamati quali disposizioni poste a fondamento dell’azione originaria contro il silenzio inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È invocato dal ricorrente per ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda contro il silenzio, ma non viene applicato o deciso nell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, sopravviene un provvedimento espresso connesso all’oggetto della controversia e tale provvedimento viene impugnato con motivi aggiunti, l’intero giudizio deve proseguire secondo il rito previsto per il nuovo provvedimento, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
  • La conversione dal rito camerale dell’azione avverso il silenzio al rito ordinario comporta la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione della domanda di annullamento proposta con motivi aggiunti e dell’intero giudizio, senza che l’ordinanza di mutamento del rito anticipi la decisione sulla fondatezza delle censure.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentale

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