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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32069/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un risparmiatore aveva convenuto in giudizio due istituti di credito chiedendo il risarcimento dei danni per avere investito, su suggerimento di funzionari bancari, una somma rilevante in titoli indicati come INCOMM, poi risultati inesistenti nell’ambito di un raggiro commesso da dipendenti infedeli della banca. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola prescritta. La Corte d’appello, invece, aveva accolto l’impugnazione del danneggiato, ritenendo applicabile il termine di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale a carico degli imputati, pur in assenza di costituzione di parte civile, e aveva condannato la banca al risarcimento. Con il ricorso per cassazione, la banca ha denunciato violazione degli artt. 2947 c.c., 2935 c.c. e 75 c.p.p., sostenendo che il differimento della decorrenza della prescrizione alla definitività della sentenza penale opera solo se il danneggiato si sia costituito parte civile; in mancanza, il termine decorre e può essere interrotto solo mediante atti interruttivi autonomi del creditore. Nel caso concreto, il danneggiato era stato informato del procedimento penale ma non vi aveva partecipato come parte civile e aveva compiuto un atto interruttivo soltanto in epoca insufficiente a evitare la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della banca. Ha affermato che la mera pendenza del processo penale non sospende il corso della prescrizione dell’azione risarcitoria quando il danneggiato non si sia costituito parte civile; in tale ipotesi, il creditore deve compiere atti interruttivi autonomi. Poiché nel caso concreto il danneggiato non aveva esercitato l’azione civile nel processo penale e gli atti interruttivi risultavano tardivi rispetto al termine applicabile, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria perché prescritta. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio per la difformità degli esiti di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • art. 2947 c.c.

    la prescrizione dell’azione risarcitoria da illecito segue, nei casi previsti, i termini collegati alla prescrizione penale, ma il differimento al passaggio in giudicato della sentenza penale presuppone la posizione di parte lesa/danneggiato nella vicenda criminosa e non opera automaticamente in assenza di costituzione di parte civile.

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione dipende dalla possibilità giuridica di far valere il diritto; la mera pendenza del processo penale, senza costituzione di parte civile, non sospende tale decorrenza.

  • art. 75 c.p.p.

    è stato richiamato per escludere che la mancata costituzione di parte civile consenta comunque di beneficiare della sospensione del decorso prescrizionale nel processo civile.

  • art. 2049 c.c.

    la domanda risarcitoria era prospettata come responsabilità indiretta dell’istituto di credito per il fatto dei dipendenti.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    ha giustificato la compensazione integrale delle spese per le gravi ed eccezionali ragioni derivanti dall’esito difforme delle fasi di merito.

Massime di principio

  • La posticipazione del termine di prescrizione dell’azione civile risarcitoria al passaggio in giudicato della sentenza penale opera solo se il danneggiato sia effettivamente parte lesa della condotta criminosa; non è sufficiente la mera menzione nella vicenda penale.
  • La mancata costituzione di parte civile nel processo penale impedisce di far derivare dalla sola pendenza del giudizio penale un effetto sospensivo o differitivo del decorso della prescrizione dell’azione civile.
  • In assenza di costituzione di parte civile, il danneggiato deve compiere autonomamente atti interruttivi della prescrizione entro i termini applicabili; se non lo fa, il diritto al risarcimento si prescrive.
  • La disciplina dell’art. 2947 c.c. si applica anche all’azione proposta contro il responsabile indiretto, ma ciò non esonera il creditore dall’onere di provare la tempestiva interruzione della prescrizione quando non abbia partecipato al processo penale come parte civile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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