Sentenza del 23/05/2019 n. 14018 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento d'appello, sostenendo che l'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate non gli fosse mai stato notificato. Dall'esame dei fascicoli è emerso che vi era soltanto una distinta cumulativa di presentazione alla posta, priva di efficacia probatoria quanto all'effettiva notificazione dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando la nullità della sentenza d'appello per mancata prova della rituale instaurazione del giudizio. La sentenza della C.T.R. è stata cassata senza rinvio, poiché il giudizio d'appello non poteva iniziare né proseguire. Sono state compensate integralmente le spese del primo grado, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare a C.G. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
credito d'imposta anno 2001
La norma costituiva il presupposto sostanziale dell'originario recupero del credito d'imposta, ma la Corte non ha deciso nel merito della spettanza del beneficio, pronunciandosi esclusivamente sulla validità del giudizio d'appello.
Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
nullità della sentenza o del procedimento
Consente di ricorrere per cassazione quando il procedimento o la sentenza siano affetti da nullità, come nel caso di omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio d'appello.
Art. 382, comma 3, codice di procedura civile
È stato applicato perché il giudizio d'appello non poteva essere instaurato né proseguito in assenza della prova della notificazione dell'atto di appello.
Massime di principio
- La regolare notificazione dell'atto di appello è una condizione essenziale per la valida instaurazione del giudizio: se manca o non è provata, la sentenza d'appello è nulla.
- Una distinta o ricevuta di spedizione postale dimostra al più la consegna dell'atto all'ufficio postale, ma non prova necessariamente che la notificazione sia stata perfezionata nei confronti del destinatario.
- Quando l'appello non è validamente notificato, il giudice di secondo grado non può decidere nel merito; la sentenza può essere cassata senza rinvio.
- La decisione sulla nullità processuale non implica necessariamente una valutazione sulla fondatezza del tributo o del credito d'imposta sottostante.
- Chi contesta una notificazione deve verificare gli atti del fascicolo e segnalare l'assenza della relata, dell'avviso di ricevimento o di altra documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica.
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