Cassazione Penale, Sentenza n. 14393/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva disposto la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria della Repubblica Ceca in esecuzione di un mandato di arresto processuale emesso dalla Corte distrettuale di Pribam il 27 settembre 2023. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 18‑ter della legge n. 69/2005 sostenendo che, essendo in Italia dal 4 ottobre 2022, non aveva conoscenza del procedimento penale pendente a suo carico nello Stato richiedente e che tale mancata conoscenza avrebbe dovuto essere considerata idonea a ostare alla consegna
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo proposto fosse manifestamente inconferente rispetto al mandato di arresto processuale impugnato (finalizzato a consentire la partecipazione del consegnando al giudizio nel Paese richiedente). Pertanto il vizio prospettato (presunta violazione dell'art. 18‑ter L.69/2005 per mancata conoscenza del procedimento) non era idoneo a impedire la consegna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, legge n.69/2005
Norme richiamate
art. 18‑ter, legge n. 69/2005
La norma è stata richiamata dal ricorrente come possibile ostativo alla consegna in caso di mancata conoscenza del procedimento. La Corte ha ritenuto però che, rispetto a un mandato di arresto processuale volto a far partecipare l'imputato al processo nello Stato richiedente, l'assenza di conoscenza non costituisse di per sé un motivo idoneo a impedire la consegna ai sensi prospettati dal ricorrente
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte in relazione alle conseguenze della inammissibilità del ricorso: la pronuncia comporta gli effetti processuali previsti dall'articolo, tra cui la condanna alle spese
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Disposto l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza previsti dalla norma, ossia le formalità amministrative successive all'ordinanza di consegna
Massime di principio
- La mancata conoscenza del procedimento nello Stato richiedente non è automaticamente idonea a bloccare la consegna quando il mandato è un mandato di arresto processuale finalizzato a far partecipare l'imputato al processo: occorre verificare se la norma invocata prevede espressamente tale causa ostativa e se il profilo è pertinente rispetto alla tipologia di mandato
- È essenziale distinguere tra mandato di arresto processuale e mandato di arresto per l'esecuzione di una pena; i rimedi e le ragioni ostative alla consegna possono variare in funzione della natura del mandato
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso contro la consegna bisogna proporre motivi direttamente rilevanti e compatibili con il quadro normativo di riferimento (legge 69/2005 e disposizioni nazionali); ragioni meramente fattuali o inconferenti rispetto al tipo di provvedimento di consegna sono frequentemente dichiarate inammissibili
- La Corte di legittimità applica rigore sull'ammissibilità dei motivi: un vizio deve essere sia giuridicamente rilevante sia attinente al provvedimento impugnato per superare lo screening di inammissibilità
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