Cassazione Penale, Sentenza n. 30835/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. La Corte rileva che, essendo il ricorso inammissibile, non può essere dichiarata la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Manniello impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (fatto commesso in Oppido Lucano il 10/03/2014) e deduce due censure: 1) mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 della legge 24/11/1981 n. 689, sostenendo che i precedenti non erano ostativi; 2) mancata concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 163 e ss. c.p., nonostante sussistessero le condizioni. La Corte di cassazione ritiene i motivi generici e inammissibili, ritenendo legittima la valutazione del giudice di merito che ha escluso i benefici sulla base di precedenti e pendenze per reati analoghi e di una condanna intervenuta (violazione artt. 110 e 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 del 07/09/2017) che rendono il ricorrente immeritevole del beneficio.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale relativa alle fattispecie di stupefacenti; la sentenza conferma la responsabilità per il reato previsto e considera rilevanti precedenti per decisioni sui benefici
Legge 24 novembre 1981 n. 689
Prevede la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive; il giudice di merito può negare la sostituzione se i precedenti rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dover motivare su ogni parametro
Codice penale
artt. 163 e ss.; art. 133
Artt. 163 e ss.: disciplina la sospensione condizionale della pena; art. 133: criteri per determinazione della pena (giudizio prognostico e indici valutabili anche singolarmente dal giudice di merito)
Codice di procedura penale
art. 606 lett. b); art. 129; art. 616
Art. 606 lett. b): motivo di ricorso per vizio di motivazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e inammissibili. Art. 129: causa di non punibilità (la Corte precisa che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far emergere cause di non punibilità sopravvenute). Art. 616: disciplina l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di condanna per gravità dell'impugnazione
Massime di principio
- La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della sostituzione della pena e della sospensione condizionale può fondarsi anche su un singolo precedente specifico per reati analoghi; non è sempre necessario motivare su tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- Le censure in Cassazione che consistono in generiche doglianze sulla motivazione del merito sono frequentemente dichiarate inammissibili: occorre censurare in modo specifico il vizio di motivazione o la violazione di legge
- La presenza di precedenti o pendenze per reati simili può rendere il condannato "immeritevole" dei benefici (sostituzione/sospensione), e tale valutazione rientra nella sfera di merito difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente indicata
- Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, non è possibile per la stessa sede rilevare o dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata)
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e misure economiche (es. versamento alla Cassa delle Ammende) se sussistono elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Per ottenere la sostituzione della pena o la sospensione condizionale è consigliabile che il ricorrente e il suo difensore forniscano una motivazione dettagliata e riferimenti specifici ai parametri dell'art. 133 c.p. per contrastare efficacemente la valutazione di merito
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