Sentenza n. 277/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della nota prot. n. 0017336 del 7 ottobre 2025 della Regione Campania;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota della Regione Campania oggetto di impugnazione, relativa all’ostensione della documentazione richiesta
Esito
Favorevole al ricorrente (farmacia)
Prevale il privato
La controversia
La farmacia ha impugnato la nota regionale prot. n. 0017336 del 7 ottobre 2025. Nel corso del giudizio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione ha integralmente osteso la documentazione richiesta in data 12 novembre 2025, successivamente alla notificazione del ricorso, avvenuta il 5 novembre 2025. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’ostensione integrale della documentazione richiesta ha soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese sono liquidate considerando quale sarebbe stato l’esito del giudizio in base a una sommaria delibazione del merito. Poiché la documentazione è stata ostesa soltanto dopo la notificazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo non più necessaria una pronuncia sul merito dell’impugnazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato il probabile esito del giudizio mediante una sommaria delibazione della fondatezza della pretesa.
- Quando l’amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta soltanto dopo la notificazione del ricorso, tale successione temporale può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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