Sentenza del 19/10/2016 n. 21161 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per diversi anni, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. La C.T.P. aveva respinto il ricorso, mentre la C.T.R. aveva ritenuto non sufficiente la presenza di un solo dipendente con mansioni meramente segretariali e di modesti beni strumentali. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo, da un lato, che anche la collaborazione del dipendente fosse rilevante ai fini IRAP e, dall'altro, che la motivazione della C.T.R. sui beni strumentali fosse insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che l'impiego non occasionale di un solo collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive, di per sé, non integra un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo apodittica e insufficiente la motivazione della C.T.R. sulla modestia dei beni strumentali, poiché non erano stati esaminati concretamente gli elementi indicati dall'Ufficio, tra cui ammortamenti, acquisti di beni mobili, canoni di locazione, compensi a terzi e altre spese. La sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive.
L'IRAP presuppone un'organizzazione autonoma ulteriore rispetto all'attività personale del professionista. Un solo dipendente con mansioni meramente segretariali o esecutive, considerato isolatamente, normalmente non è sufficiente; devono essere valutati anche la consistenza dei beni strumentali e l'eventuale impiego di ulteriori collaboratori.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La Corte ha esaminato sia la violazione o falsa applicazione della legge sia il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo, accogliendo la censura relativa all'insufficienza motivazionale.
Codice di procedura civile, art. 384
La cassazione con rinvio comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito, in diversa composizione, secondo i principi indicati dalla Corte.
Massime di principio
- Ai fini IRAP, la presenza di un solo dipendente addetto esclusivamente a segreteria o mansioni meramente esecutive non dimostra automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere complessiva e concreta: beni strumentali, spese, collaboratori, compensi a terzi e modalità effettive di esercizio dell'attività devono essere esaminati nel loro insieme.
- Il giudice non può limitarsi a definire i beni strumentali come 'modesti' senza indicare quali beni siano stati considerati, il loro valore e il criterio utilizzato per escluderne la rilevanza.
- Nelle domande di rimborso IRAP, il contribuente deve provare il fatto costitutivo del diritto al rimborso, ossia l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sull'esistenza o meno dell'obbligo IRAP: impone un nuovo esame di merito, adeguatamente motivato, degli elementi organizzativi e patrimoniali.
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