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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20182/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della pretesa di rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni d’imposta 1991 e 1992, richiesta in relazione all’evento sismico del dicembre 1990 ai sensi dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002. I contribuenti avevano agito contro il silenzio-rifiuto dell’amministrazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva riconosciuto il beneficio nonostante la disciplina fosse incompatibile con il diritto unionale perché costituente aiuto di Stato; inoltre, la misura non sarebbe applicabile alle imprese e, in ogni caso, l’eventuale rimborso non poteva riguardare l’IVA. La Corte osserva che, per i tributi diversi dall’IVA, la disciplina in questione è stata dichiarata incompatibile con il mercato interno dalla Commissione UE; resta però necessario verificare, in concreto, se i tributi rimborsati si riferiscano o meno a un’attività economica e, in caso affermativo, se ricorrano le condizioni per l’applicazione della disciplina de minimis o per la compatibilità dell’aiuto quale compensazione di danni da calamità naturale, con relativo onere probatorio a carico di chi invoca il beneficio.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate nei limiti indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini la domanda applicando i principi enunciati. Il giudice di rinvio dovrà anzitutto accertare se le imposte per cui si chiede il rimborso riguardino redditi connessi ad attività economica; in caso positivo, dovrà verificare se il beneficio rientri nei limiti del regime de minimis o comunque nelle condizioni di compatibilità fissate dalla decisione della Commissione UE del 14.08.2015, con particolare attenzione all’esistenza di un nesso diretto tra danno e aiuto e all’assenza di sovracompensazione. Dovrà inoltre verificare l’eventuale evoluzione successiva della disciplina eurounitaria e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    È invocato dall’Agenzia come norma che, nel sistema, deve essere letta alla luce della disciplina unionale sugli aiuti di Stato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che grava sul contribuente che chiede il beneficio l’onere di provare i presupposti di fatto dell’agevolazione, inclusa la non riferibilità dei tributi ad attività economica e le condizioni per il de minimis o per la compatibilità dell’aiuto.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    La misura di riduzione/rimborso dei tributi per soggetti colpiti dal sisma del 1990 è letta come agevolazione non applicabile alle imprese perché configurante un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, salvo le verifiche ulteriori indicate dalla decisione UE.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    La misura nazionale è considerata illegittimamente attuata in violazione dell’obbligo di notifica e dello standstill sugli aiuti di Stato.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    Si richiama quale possibile base di compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturale, purché sussista un nesso diretto e non vi sia sovracompensazione.

  • art. 9, regolamento (CE) n. 1407/2013

    È richiamato come parametro del regime de minimis cui il beneficio individuale può eventualmente ricondursi.

  • art. 9, regolamento (CE) n. 717/2014

    È richiamato come ulteriore parametro del regime de minimis, da verificare in sede di rinvio.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali collegate a eventi calamitosi non sono applicabili ai soggetti che svolgono attività economica quando, alla luce della disciplina unionale, integrano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, salvo che il singolo beneficio rientri in un regime autorizzato o de minimis.
  • Quando il contribuente invoca un’agevolazione o un rimborso fiscale, incombe su di lui la prova dei presupposti costitutivi del beneficio, compresa la dimostrazione che i tributi oggetto di rimborso non si riferiscono ad attività economica, se la disciplina agevolativa è preclusa alle imprese.
  • In materia di aiuti connessi a calamità naturali, la compatibilità con il diritto UE richiede un nesso chiaro e diretto tra danno subito e aiuto concesso, nonché l’assenza di sovracompensazione rispetto al pregiudizio effettivo.
  • In presenza di ius superveniens o di decisioni eurounitarie sopravvenute rilevanti, il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia secondo la nuova disciplina e può consentire l’allegazione e l’esibizione di documenti o fatti prima non necessari ma divenuti essenziali per l’applicazione della nuova regola.
  • La riduzione/rimborso dei tributi non è applicabile all’IVA quando compromette il principio di neutralità fiscale e la riscossione integrale dell’imposta nel territorio dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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