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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8302 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia Sud ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato l'annullamento di una cartella esattoriale ritenuta priva di sottoscrizione e notificata senza il rispetto delle norme previste. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'erroneità del riconoscimento del giudicato sulla mancata sottoscrizione, l'asserita specificità delle contestazioni formulate in appello e l'errata individuazione della giurisdizione, sostenendo che alcune doglianze avrebbero dovuto essere proposte davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudicato può essere rilevato d'ufficio e che la sentenza di primo grado aveva effettivamente accertato la mancanza della sottoscrizione della cartella. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non contestava la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l'esistenza del giudicato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la cartella esattoriale e i relativi vizi, anche di notificazione, rientrano nella giurisdizione tributaria e non costituiscono atti dell'esecuzione forzata impugnabili ex art. 617 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, precisando che il giudicato su un punto della decisione può essere rilevato d'ufficio e non richiede un'eccezione di parte.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Sono richiamati come parametri dei motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, vizi processuali e vizi della motivazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La disposizione riguarda la notificazione della cartella di pagamento; tuttavia, il motivo fondato su tale norma è stato dichiarato inammissibile perché non aggrediva la ratio decidendi principale, costituita dal giudicato sulla mancanza della sottoscrizione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19

    "La giurisdizione del giudice tributario si estende alla cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie"

    La giurisdizione tributaria comprende le controversie relative alle cartelle esattoriali e agli avvisi di mora, inclusi i vizi propri dell'atto e quelli relativi alla sua notificazione, con esclusione degli atti dell'esecuzione forzata in senso stretto.

  • Art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi presuppone l'esistenza di un'esecuzione forzata già iniziata. Poiché l'esecuzione inizia con il pignoramento e non con la notifica della cartella, tale rimedio non è applicabile per contestare direttamente vizi intrinseci o di notificazione della cartella.

Massime di principio

  • Il giudicato su un punto già deciso può essere rilevato d'ufficio dal giudice, anche se la parte non ha formulato una specifica eccezione; per evitare il consolidamento della decisione è necessario contestare tempestivamente quel punto nel grado di giudizio successivo.
  • Un motivo di impugnazione deve confrontarsi con tutte le ragioni autonome poste a fondamento della decisione. Se non censura la ratio decidendi principale, può essere dichiarato inammissibile anche quando affronta altri aspetti della controversia.
  • Le contestazioni relative alla cartella di pagamento, inclusi i vizi della cartella e della sua notificazione, appartengono normalmente alla giurisdizione tributaria.
  • L'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguarda gli atti dell'esecuzione forzata già iniziata, come quelli successivi al pignoramento, e non la cartella, che è un atto prodromico all'esecuzione.
  • Quando si impugna una cartella, occorre distinguere tra vizi propri dell'atto o della sua notificazione, da far valere davanti al giudice tributario, e vizi degli atti esecutivi successivi al pignoramento, da far valere davanti al giudice dell'esecuzione.

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