Cassazione Civile, Ordinanza n. 26550/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'amministrazione aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 4.500 per violazione degli artt. 88 e 110, comma 9, lett. f-bis, TULPS, in relazione all'installazione di apparecchi da intrattenimento in un esercizio dove si svolgevano anche scommesse sportive senza la prescritta autorizzazione. L'opponente aveva contestato, in via preliminare, l'incompetenza dell'ufficio regionale di Bari ad adottare il provvedimento, sostenendo che per i fatti avvenuti nel territorio di Taranto la competenza fosse stata attribuita all'ufficio di Lecce da un provvedimento interno del 30 aprile 2012. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione per incompetenza; il Tribunale aveva confermato, ritenendo applicabile il riparto interno di competenza e valorizzando anche precedenti giudicati tra le stesse parti. In cassazione l'Agenzia ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 14, d.l. 98/2011, in combinato con l'art. 34 del d.m. 1 ottobre 2004 e con gli atti organizzativi successivi, sostenendo che l'ufficio regionale di Bari restasse il competente ufficio periferico e che la sezione distaccata di Lecce fosse solo articolazione interna; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la sentenza attribuito efficacia preclusiva a precedenti decisioni relative a sanzioni diverse, irrogate per condotte differenti, quindi in assenza di identità oggettiva del giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'ufficio regionale di Bari fosse l'organo competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 24, comma 14, d.l. 98/2011 e della disciplina organizzativa degli uffici periferici, mentre l'eventuale attribuzione della gestione alla sezione distaccata di Lecce costituiva un mero profilo organizzativo interno, non idoneo a integrare incompetenza assoluta o relativa dell'atto sanzionatorio. Ha inoltre precisato che il giudicato non opera perché non vi è identità oggettiva tra diversi provvedimenti sanzionatori, ancorché emessi dalla stessa amministrazione nei confronti della stessa parte, se riferiti a condotte differenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 88 TULPS
richiamato come norma che impone la prescritta autorizzazione nei casi considerati dalla fattispecie sanzionata.
art. 110, comma 9, lett. f-bis, TULPS
norma sanzionatoria violata per l'installazione di apparecchi da intrattenimento in assenza dei requisiti autorizzatori.
art. 24, comma 14, d.l. 98/2011
"la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo"
la Corte la interpreta come norma che radica la competenza nell'ufficio periferico competente per territorio, individuato nell'ufficio regionale, e non nella singola articolazione interna distaccata.
art. 34 d.m. 1 ottobre 2004
richiamato per individuare gli uffici regionali dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le loro competenze territoriali; per la Puglia, l'ufficio regionale di Bari è l'ufficio periferico competente.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come violazione per omessa pronuncia; la Corte non fonda però la decisione su tale profilo, assorbito dalla diversa ragione di accoglimento.
art. 324 c.p.c.
richiamato per escludere che precedenti decisioni su altre sanzioni possano fare stato nel giudizio in esame in mancanza di identità oggettiva.
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale richiede identità soggettiva e oggettiva; non si estende a diversi provvedimenti sanzionatori relativi a condotte differenti.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione dell'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa, occorre distinguere tra competenza dell'ufficio periferico titolare della funzione e mera ripartizione interna di compiti tra articolazioni distaccate del medesimo ufficio; la seconda non determina, di regola, incompetenza dell'atto.
- L'incompetenza assoluta del provvedimento amministrativo ricorre solo quando l'atto riguarda una materia del tutto estranea alla sfera di attribuzioni dell'amministrazione procedente; quando invece la materia rientra nelle attribuzioni dell'ente, eventuali errori di distribuzione interna non comportano nullità dell'atto.
- Il giudicato esterno può precludere il riesame solo se tra i due giudizi vi è identità non solo soggettiva ma anche oggettiva; sanzioni diverse, fondate su condotte differenti, non sono coperte dal medesimo giudicato anche se le parti sono le stesse.
- L'efficacia preclusiva di precedenti pronunce non può essere invocata per paralizzare l'esame di un autonomo provvedimento sanzionatorio solo perché emesso dalla stessa amministrazione nei confronti dello stesso soggetto.
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