Sentenza n. 640/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 8,60 inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 8,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica del concorso per 10 posti di fisioterapista, con attribuzione di 8,60 punti e mancata ammissione alla prova orale, nonché gli atti connessi relativi ai quesiti nn. 4 e 6
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la prova pratica a risposta multipla e la conseguente mancata ammissione alla prova orale. Con il primo motivo ha dedotto che la risposta considerata corretta dalla commissione per il quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lui selezionata. Con il secondo motivo, riferito al quesito n. 6, ha sostenuto che, anche qualora la risposta indicata dalla commissione fosse ritenuta corretta, dovesse considerarsi parimenti corretta quella fornita dal candidato, in ragione dell'ambiguità della domanda. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, con riguardo alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Nel corso del giudizio l'ASL ha comunicato di avere richiesto alla commissione un riesame dei quesiti e ha depositato il verbale del 16 marzo 2026, con il quale la commissione ha attribuito 2 punti a ciascuno dei quesiti nn. 4 e 6, indipendentemente dalla risposta fornita, rideterminando la graduatoria. Per effetto della riassegnazione il ricorrente ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dal bando per l'ammissione alla prova orale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, e non l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il riesame della commissione e la conseguente rideterminazione della graduatoria hanno infatti integralmente soddisfatto l'interesse azionato, consentendo al ricorrente di raggiungere la soglia di 14 punti prevista dal bando e di essere ammesso alla prova orale. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i motivi relativi alla correttezza dei quesiti, all'ambiguità delle risposte e alla violazione delle regole concorsuali. Quanto alle spese, le ha compensate per metà e, per la restante metà, le ha poste a carico dell'ASL in applicazione della soccombenza virtuale, liquidando € 400,00 per compensi professionali, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato. La regolazione parzialmente compensata è stata motivata dalla serialità del contenzioso, dal tempestivo riesame dell'ASL, dalla natura specialistica e tecnico-discrezionale delle questioni e dalla definizione del giudizio in sede cautelare dopo due sole camere di consiglio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione anche in sede camerale.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica
Indicato dal ricorrente quale base della domanda di riammissione alla procedura e di reintegrazione in forma specifica; la domanda non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 12 d.P.R. 220/2001
tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali
Invocato dal ricorrente come parametro di legittimità delle operazioni concorsuali; il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
La soglia di ammissione alla prova orale è stata individuata in 14 punti; la riassegnazione dei punteggi ha consentito al ricorrente di raggiungerla.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, riesamina gli atti contestati e adotta misure che soddisfano integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, anziché improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere ricorre, in particolare, quando la commissione di concorso riassegna i punteggi contestati, ridetermina la graduatoria e, per effetto di tale riesame, ammette il candidato alla successiva prova, realizzando integralmente il bene della vita perseguito.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia alla luce delle questioni dedotte e delle condotte processuali e amministrative tenute dalle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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