Cassazione Penale, Sentenza n. 10313/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia del 18/10/2021 che aveva ridotto la pena per i reati di detenzione e porto di una pistola cal. 9, provento di furto (ricettazione). Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: 1) criticava l'affidabilità del riconoscimento fotografico operato dalla Polizia giudiziaria e la mancata motivazione sull'attribuzione della voce nelle intercettazioni; 2) contestava la mancata prova che la pistola impugnata dal Rexhepi nel fotogramma del 7/6/2013 fosse la medesima Beretta cal. 9 oggetto dell'imputazione (possibilità che fosse giocattolo o arma diversa); 3) chiedeva che venisse valutata l'assenza di elementi sul concorso personale del Rexhepi nella ricettazione, posto che la vicenda dell'arma aveva coinvolto altri soggetti (Kolaj, Cela, Sefa) i quali, secondo la difesa, agirono senza il coinvolgimento di Rexhepi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato la correttezza dell'impiego del riconoscimento fotografico e dell'attribuzione vocale, ritenendoli atti investigativi utilizzabili e spiegati nelle annotazioni di servizio e nei pedinamenti. Tuttavia la Corte ha censurato la motivazione della Corte di appello sul punto cruciale dell'identificazione della pistola: non risultano elementi logici e sufficienti a stabilire con certezza che l'arma impugnata da Rexhepi nel fotogramma fosse la Beretta cal. 9 matricola SP001873 provento di furto. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perché chiarisca quali specifici elementi probatori dimostrino il concorso di Rexhepi nella detenzione, nel porto e nella ricettazione della pistola indicata.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
richiama il criterio di sintesi delle deduzioni in cassazione; la Corte osserva che il ricorso espone i vizi di motivazione nei termini strettamente necessari previsti dalla norma
giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910)
Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910
stabilisce che l'individuazione fotografica da parte della polizia giudiziaria è prova atipica la cui affidabilità dipende non dal riconoscimento in sé ma dalla credibilità della deposizione di chi dichiara di essersi detto certo dell'identificazione; la Corte l'ha applicata per ritenere ammissibile il riconoscimento atipico nel caso di specie
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria è ammissibile come prova atipica ma la sua efficacia probatoria deriva dalla credibilità e dalla contestualizzazione degli atti (pedinamenti, riprese, annotazioni di servizio) e non dal mero confronto fotografico; il giudice deve comunque motivare la valutazione della credibilità.
- L'attribuzione della voce nelle intercettazioni richiede che il giudice indichi le ragioni e i riscontri che giustificano l'attribuzione (conoscenza pregressa del soggetto, soprannomi univoci, riscontri fattuali), soprattutto se vi sono omonimie o soprannomi condivisi.
- La mera ripresa di un soggetto che impugna una pistola non è sufficiente, di per sé, a provare che si tratta di una specifica arma oggetto di imputazione: occorrono elementi che colleghino materialmente l'arma mostrata (es. seriale, catena di custodia, testimoni diretti, consegne documentate) o elementi indiziari fortemente connessi.
- Per contestare il concorso in ricettazione è necessario provare non solo la conoscenza dell'esistenza dell'arma ma anche la partecipazione attiva o la cooperazione nella sua acquisizione/detenzione: le conversazioni generiche o l'essere a conoscenza non bastano, salvo collegamenti probatori diretti o indizi gravi, precisi e concordanti.
- Se la motivazione dei giudici di merito è carente sul nesso probatorio essenziale che lega l'imputato al fatto contestato, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame affinché sia chiarito quali specifici elementi giustificano la responsabilità.
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