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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35374/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno biologico per "usura psicofisica" asseritamente derivante dall'essere stato impiegato per sette giorni consecutivi, comprensivi della domenica, nel periodo 2001-2010 senza fruire del riposo settimanale. In cassazione il ricorrente articolava tre censure: 1) omesso esame/travisamento di un fatto decisivo (la prestazione oltre il sesto giorno e la mancata fruizione del riposo compensativo); 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 22 del CCNL Autonomie locali 14.7.2000, sostenendo che la disciplina contrattuale dovrebbe ristorare il danno da usura psicofisica e non solo il disagio da turnazione; 3) contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul ristoro dell'usura psicofisica per la mancata fruizione dei riposi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, confermando che la Corte d'appello aveva correttamente valutato l'onere probatorio a carico del ricorrente (prova della mancata fruizione del riposo compensativo e del nesso causale con il danno psicofisico) e che il ricorrente aveva offerto prove generiche e non concrete. La Corte ha fatto riferimento all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il semplice ritardo o mancata fruizione del riposo può trovare compensazione nelle maggiorazioni o nei compensi previsti dal contratto collettivo o individuale; dunque, in assenza di prova dell'effettivo danno biologico, il diritto al ristoro non può essere riconosciuto. È stato altresì disposto il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8‑bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Norma richiamata in sede procedurale: il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi di questa disposizione; non incide sul merito della controversia.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente come parametro costituzionale a tutela del lavoratore; dalla sentenza emerge che la Corte non lo ha ritenuto decisivo per l'accoglimento della domanda quando manchi prova concreta del danno biologico e quando la disciplina collettiva preveda misure compensative.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura; dalla motivazione della Corte non risulta che tale norma sia stata considerata idonea a sopperire all'assenza di prova del danno concreto, per cui non ha determinato la responsabilità richiesta.

  • art. 22 CCNL per il comparto Autonomie locali del 14.7.2000

    La Corte ha valutato la disciplina contrattuale come avente valenza compensativa: le maggiorazioni o i compensi previsti dal contratto per lavoro su giorni di riposo possono essere considerati il rimedio naturale per la prestazione oltre il sesto giorno, riducendo la rilevanza di una richiesta di risarcimento per presunta usura psicofisica se non provata.

  • art. 13, co. 1‑quater DPR 115/2002

    Norma di carattere processuale e tributario: applicata per disporre l'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)

    Cass., 25.7.2016, nn. 15267 e 15268; Cass., ord. 17990/2017; Cass., ord. 30365/2017

    La Corte ha seguito l'orientamento consolidato secondo cui il ritardo o la mancata fruizione del riposo settimanale può essere compensata mediante strumenti contrattuali (maggiorazioni/compensi). In assenza di prova specifica del danno biologico conseguente, non è dovuto un risarcimento per "usura psicofisica".

Massime di principio

  • L'onere della prova grava sul lavoratore che domanda il risarcimento del danno biologico: deve provare sia la mancata fruizione del riposo sia il nesso causale con il danno psicofisico.
  • La disciplina contrattuale (CCNL/contratto individuale) che prevede maggiorazioni o compensi per lavoro su giorni di riposo ha spesso valenza compensativa; i giudici tendono a considerarla misura idonea a ristorare il disagio da turnazione, a meno che non vi sia prova di un danno biologico effettivo e specifico.
  • In sede di cassazione non è sufficiente la censura sulla valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: è necessario evidenziare errori di diritto o travisamento non meramente riducibili a rivalutazione dei fatti.
  • Per aumentare le probabilità di successo in casi analoghi, il lavoratore dovrebbe acquisire e produrre documenti precisi (turni, registri presenze, ordini di servizio, buste paga che dimostrino l'assenza di compensazioni), certificazioni mediche e perizie medico‑legali che attestino il danno e il nesso causale.
  • Se la normativa collettiva prevede misure compensative esplicite, i giudici territoriali e di legittimità sono portati a privilegiare l'applicazione di tali misure prima di riconoscere un risarcimento per danno biologico generale.

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