Sentenza n. 3790/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione cautelare: a) delle Ricevute di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emesse dall'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031311422832162 per un importo di credito pari ad euro 566.868,25; 26031311422862178 per un importo di credito pari ad euro 151.285,55; 26031311422842168 per un importo di credito pari ad euro 23.400,00; 26031311422852170 per un importo di credito pari ad euro 26.000,00; 26031311422852174 per un importo di credito pari ad euro 567.856,90; 26031311422732156 per un importo di credito pari ad euro 355.091,10, per un totale pari ad euro 1.690.501,80; b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromiche alle ricevute di annullamento, emesse in data 14 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’impresa dall’illegittima perdita del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte e/o al Condominio ricorrente dalla perdita del benefico economico derivante dall’opzione esercitata ai sensi del dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevute di sospensione e di scarto delle comunicazioni di opzione per sconto in fattura e cessione del credito d'imposta ex artt. 121 e 122-bis d.l. n. 34/2020, nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio aveva deliberato interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico agevolati dal Superbonus, stipulando un contratto di appalto con previsione di sconto integrale in fattura e successiva circolazione del credito fiscale. In relazione ai lavori eseguiti nel 2025 sono state trasmesse all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni di opzione ex art. 121 d.l. n. 34/2020, successivamente sospese ai sensi dell'art. 122-bis e poi scartate con la motivazione standard secondo cui non avevano superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati rispetto all'Anagrafe tributaria; le comunicazioni sono state quindi considerate come non effettuate. I ricorrenti hanno dedotto: difetto di motivazione, perché la formula utilizzata non indicava il concreto dato incoerente; violazione del contraddittorio endoprocedimentale e carenza di istruttoria, per mancata richiesta di chiarimenti o documenti; violazione e falsa applicazione dell'art. 122-bis, assumendo che il controllo preventivo antifrode non potesse trasformarsi in una verifica sostanziale della spettanza del beneficio; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, per avere impedito la correzione o ripresentazione delle comunicazioni; nonché giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che lo scarto fosse un atto amministrativo preventivo e antifrode lesivo di un interesse legittimo. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, oltre al difetto di legittimazione attiva dell'impresa e alla carenza di interesse, sostenendo la legittimità della motivazione sintetica e la natura cautelare e antifrode del controllo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Il Collegio ha applicato il criterio del petitum sostanziale, individuando la natura del rapporto in base ai fatti allegati e al rapporto giuridico dedotto, non alla qualificazione prospettata dalle parti. Lo scarto delle comunicazioni incide direttamente sull'efficacia fiscale dell'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, cioè su una modalità alternativa di fruizione di un'agevolazione tributaria. La finalità preventiva e antifrode del controllo ex art. 122-bis non muta la natura tributaria del rapporto né attribuisce rilievo decisivo alla distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione esclusiva tributaria. Lo scarto è stato qualificato, per effetti sostanziali, come diniego di agevolazione impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992; la tassatività dell'elenco degli atti impugnabili è stata intesa in senso estensivo, includendo atti atipici che producono gli stessi effetti di un diniego di agevolazione. Nel caso concreto, l'applicazione dello sconto integrale senza pagamento mediante bonifico parlante comportava che lo scarto potesse precludere in concreto ogni forma di fruizione del beneficio. La contestuale impugnazione del provvedimento direttoriale generale del 2021 non radica la giurisdizione amministrativa, poiché sono stati impugnati anche gli atti individuali a contenuto tributario, rispetto ai quali il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo. La questione relativa alla legittimazione dell'impresa è stata assorbita, in quanto successiva rispetto alla giurisdizione. Il giudizio può essere riproposto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali nei limiti previsti dalla norma. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per l'esistenza di un contrasto interpretativo.
Norme richiamate
art. 119 d.l. n. 34/2020
Disciplina la detrazione fiscale del Superbonus quale agevolazione fruibile, in via ordinaria, mediante detrazione dall'imposta lorda.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta; la comunicazione telematica è il presupposto necessario per rendere operativa la modalità alternativa di fruizione.
art. 122-bis d.l. n. 34/2020
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere preventivamente le comunicazioni con profili di rischio e, se tali rischi risultano confermati, di considerarle non effettuate. Il controllo resta inserito nel procedimento di fruizione dell'agevolazione fiscale.
punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021
Prevede che, in caso di esito negativo del controllo, la comunicazione di opzione sia considerata non effettuata.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.
Radica la giurisdizione esclusiva del giudice tributario in base alla natura tributaria del rapporto controverso, senza distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992
diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
Consente di ricondurre lo scarto della comunicazione di opzione alla categoria degli atti impugnabili come diniego di agevolazione; l'elencazione è tassativa quanto alle categorie, ma interpretabile estensivamente quanto ai singoli atti e al loro nomen iuris.
art. 11 c.p.a.
Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio.
Disciplina la translatio iudicii dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione e consente la riproposizione della domanda davanti al giudice tributario indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le controversie relative alle ricevute di scarto delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ex art. 121 d.l. n. 34/2020 appartengono alla giurisdizione tributaria quando lo scarto incide sull'efficacia fiscale dell'opzione e sulla fruizione dell'agevolazione, anche se l'atto è adottato nell'ambito di un controllo preventivo e antifrode.
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando i fatti allegati e la natura del rapporto giuridico controverso, non la qualificazione dell'atto o della posizione soggettiva fornita dalle parti.
- La finalità antifrode e la natura preventiva del controllo ex art. 122-bis d.l. n. 34/2020 non trasformano in controversia amministrativa una lite che incide direttamente sulla fruizione di un'agevolazione fiscale; nella giurisdizione tributaria è irrilevante, ai fini del riparto, che la posizione del privato sia qualificata come diritto soggettivo o interesse legittimo.
- Lo scarto della comunicazione di opzione può essere ricondotto al diniego di agevolazione tributaria previsto dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, anche se non presenta il nomen iuris di un atto impositivo, quando produce l'effetto di sterilizzare il credito d'imposta e impedire la fruizione del beneficio.
- La contestuale impugnazione di un atto generale o presupposto dell'Agenzia delle Entrate non radica la giurisdizione amministrativa quando siano impugnati anche atti individuali a contenuto tributario: la controversia resta devoluta al giudice tributario, che può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo.
- La questione della legittimazione ad agire deve essere esaminata dopo quella della giurisdizione; la declaratoria di difetto di giurisdizione assorbe le ulteriori questioni processuali e di merito.
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