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Sentenza

Sentenza n. 3467/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 786/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Sezione staccata di Salerno che aveva respinto l'impugnazione della ricusazione della candidatura alla carica di consigliere comunale di Maiori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il verbale con cui la III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Amalfi aveva ricusato la sua candidatura nella lista per le elezioni comunali di Maiori, ritenendo ostativa la sua permanenza nella carica di consigliere comunale di Amalfi ai sensi dell'art. 56, comma 1, TUEL. L'interessato aveva trasmesso le dimissioni al Comune di Amalfi tramite PEC alle ore 12:31 del 25 aprile 2026, dopo la presentazione della lista, avvenuta alle ore 11:15 dello stesso giorno, e senza sottoscrizione. Con sei motivi di appello ha dedotto, tra l'altro, difetto assoluto di potere e incompetenza della sottocommissione, violazione della tipicità delle cause di ricusazione, erronea qualificazione della fattispecie come incandidabilità anziché ineleggibilità, violazione del favor partecipationis, difetto di motivazione e istruttoria, violazione degli artt. 38, comma 8, TUEL, 38 e 65 CAD e 18-bis l. 241/1990, nonché violazione degli artt. 42 c.p.a. e 112 c.p.c. Ha sostenuto che le dimissioni, trasmesse nello stesso giorno di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e protocollate in pari data, avrebbero rimosso la causa ostativa e che il TAR avrebbe sostituito la motivazione dell'atto impugnato introducendo in giudizio la tardività delle dimissioni. Il controinteressato ha proposto appello incidentale contro l'inciso della sentenza di primo grado relativo all'ipotetica validità delle dimissioni tramite PEC.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla carenza di potere: l'art. 56, comma 1, TUEL configura una causa di incandidabilità, distinta dall'ineleggibilità, e il potere-dovere della commissione elettorale di verificarla deriva dalla funzione di controllo sulle dichiarazioni di accettazione della candidatura prevista dagli artt. 30 e 33 del d.P.R. 570/1960. La causa di incandidabilità deve essere rimossa prima dell'accettazione della candidatura e comunque prima della presentazione della lista; la rimozione successiva non impedisce la ricusazione, anche se intervenuta prima della scadenza finale del termine per la presentazione delle candidature. Poiché le dimissioni erano state trasmesse alle ore 12:31, dopo la presentazione della lista alle ore 11:15, esse non potevano rimuovere tempestivamente l'incandidabilità. Il giudice ha inoltre escluso che il TAR avesse modificato radicalmente la motivazione dell'atto: la ragione ostativa era rimasta la contemporanea titolarità della carica di consigliere comunale, mentre la tardività delle dimissioni costituiva un ulteriore dato fattuale posto a fondamento della medesima conclusione. In materia elettorale la giurisdizione amministrativa è estesa al merito ai sensi dell'art. 134, lett. b), c.p.a., anche per gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori tutelati dall'art. 129 c.p.a.; pertanto, il controinteressato non doveva proporre ricorso incidentale per introdurre la questione della tardività. I motivi relativi alla validità formale della PEC sono stati ritenuti carenti di interesse dopo il rigetto dei primi motivi e comunque infondati: le forme dell'art. 38, comma 8, TUEL per le dimissioni del consigliere comunale sono vincolanti e, nel caso concreto, la comunicazione PEC risultava priva sia di sottoscrizione analogica sia di firma digitale. L'art. 38, comma 8, TUEL, quale disciplina speciale, prevale sulle disposizioni generali sulla trasmissione telematica. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato. L'appellante principale è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori in favore di ciascuna parte appellata costituita.

Norme richiamate

  • art. 56, comma 1, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale

    La disposizione configura una causa di incandidabilità, operante ex ante e preclusiva della candidatura, distinta dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

  • art. 38, comma 8, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Le forme previste per la presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono vincolanti; la disciplina speciale prevale sulle regole generali sulla trasmissione telematica. Nel caso concreto, la PEC non sottoscritta non era comunque idonea a produrre l'effetto perseguito.

  • artt. 30 e 33 d.P.R. 570/1960

    Le disposizioni impongono alla commissione elettorale il controllo sulle dichiarazioni di accettazione delle candidature; tale controllo comprende la verifica di tutte le cause di incandidabilità, inclusa quella prevista dall'art. 56 TUEL.

  • art. 28 d.P.R. 570/1960

    Fissa il termine per la presentazione delle candidature; ai fini dell'incandidabilità rileva, però, il momento anteriore della presentazione della lista, non la scadenza finale del termine.

  • art. 129 c.p.a.

    Prevede la tutela anticipata contro gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori.

  • art. 134, lett. b), c.p.a.

    La giurisdizione amministrativa in materia elettorale è estesa al merito e comprende anche gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori oggetto dell'art. 129 c.p.a.

  • art. 42 c.p.a.

    La relativa censura è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse e comunque infondata nel quadro della giurisdizione estesa al merito in materia elettorale.

  • artt. 38 e 65 d.lgs. 82/2005 (CAD)

    Le regole generali sull'efficacia della trasmissione telematica non prevalgono sulla disciplina speciale dell'art. 38, comma 8, TUEL.

  • art. 18-bis l. 241/1990

    La disciplina generale della presentazione telematica non è applicabile in deroga alle forme speciali previste per le dimissioni dei consiglieri comunali.

Massime di principio

  • Il divieto per un consigliere comunale in carica di candidarsi alla medesima carica in altro comune costituisce una causa di incandidabilità, non di mera ineleggibilità o incompatibilità, e impedisce ex ante la presentazione della candidatura.
  • La commissione o sottocommissione elettorale circondariale ha il potere-dovere di verificare, nell'esame delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, tutte le cause di incandidabilità previste dalla legge, compresa quella stabilita dall'art. 56, comma 1, TUEL.
  • La causa di incandidabilità deve essere rimossa prima dell'accettazione della candidatura e comunque prima della presentazione della lista; le dimissioni intervenute dopo tale momento non consentono la candidatura, anche se trasmesse entro il termine finale fissato per la presentazione delle liste.
  • Le forme speciali previste dall'art. 38, comma 8, TUEL per le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono vincolanti e prevalgono sulle regole generali in materia di trasmissione telematica; una PEC priva di sottoscrizione analogica o digitale non è idonea a sostituire le modalità prescritte.
  • Nella giurisdizione amministrativa estesa al merito sugli atti in materia elettorale, il giudice può esaminare i presupposti sostanziali dell'esclusione e il controinteressato può dedurre elementi a sostegno della decisione senza dover necessariamente proporre ricorso incidentale, purché non venga introdotta una causa di esclusione diversa, ma sia confermata quella posta a base dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleGiurisdizione e riparto
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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