Sentenza del 19/02/2015 n. 977 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - Accertamento induttivo - Elusione - Condotta antieconomica - Società immobiliare - Scarsa redditività - Eccessivo indebitamento- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la legittimità dell'accertamento induttivo, presumibilmente fondato sulla scarsa redditività, sulle perdite reiterate, sull'eccessivo indebitamento e sulla ritenuta antieconomicità della gestione. La contestazione riguardava anche la possibile qualificazione della condotta come elusiva, sostenendo che i dati economici non fossero sufficienti a giustificare la ricostruzione induttiva dei ricavi o del reddito.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. È stato riconosciuto che una società immobiliare che opera in perdita o con redditività anormalmente bassa, continuando tuttavia l'attività in un periodo favorevole per il mercato, e caratterizzata da un eccessivo indebitamento, può presentare una gestione antieconomica idonea a fondare l'accertamento induttivo. Gli elementi economici complessivi possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti della non attendibilità dei dati dichiarati, senza che sia necessario dimostrare una specifica operazione simulata.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento induttivo o analitico-induttivo quando la contabilità o i dati dichiarati risultano inattendibili e ricorrono elementi presuntivi idonei a ricostruire maggiori ricavi o redditi.
Principi in materia di antieconomicità della gestione
La gestione reiteratamente in perdita, la scarsa redditività e l'eccessivo indebitamento, soprattutto se incompatibili con le condizioni favorevoli del mercato, possono costituire indizi qualificati di inattendibilità dei risultati dichiarati e giustificare l'accertamento fiscale.
Principi in materia di elusione fiscale
Una condotta antieconomica può assumere rilievo elusivo o comunque probatorio quando non trova una spiegazione economica plausibile e appare funzionale a ridurre artificiosamente la base imponibile. L'Amministrazione deve comunque fondare la pretesa su elementi concreti e coerenti.
Massime di principio
- La reiterata operatività in perdita non rende automaticamente illegittima l'attività, ma può giustificare controlli e accertamenti quando si combina con scarsa redditività, elevato indebitamento e assenza di valide ragioni economiche.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni derivanti dall'antieconomicità complessiva della gestione; non è sempre necessaria la prova diretta di ricavi occultati o di operazioni simulate.
- La valutazione deve essere complessiva e riferita al contesto concreto, inclusi il settore, l'andamento del mercato, la natura degli investimenti e le eventuali ragioni extrafiscali della perdita.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento dimostrando ragioni economiche specifiche, documentate e coerenti che spieghino la bassa redditività o le perdite, come investimenti iniziali, crisi temporanee, ristrutturazioni o caratteristiche peculiari del mercato.
- La mera convenienza fiscale non è di per sé sufficiente a dimostrare l'elusione, ma una gestione strutturalmente illogica e priva di adeguata giustificazione può rafforzare la presunzione di inattendibilità dei dati dichiarati.
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