Ordinanza n. 2671/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per il regolamento di competenza: dell’ordinanza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 00126/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano che aveva declinato la competenza in favore del TAR Lazio limitatamente all’impugnazione di due circolari del Ministero della Salute in materia di vaccinazioni pediatriche
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minori)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio originario i genitori avevano impugnato i provvedimenti di esclusione dei figli dalla frequenza della scuola dell’infanzia e, con motivi aggiunti, avevano impugnato, per quanto occorrere, due circolari del Ministero della Salute, contestandone il contrasto con l’art. 71 della direttiva 2001/83/CE, con le decisioni di autorizzazione all’immissione in commercio dei vaccini HEXYON e PROQUAD e, quanto a una delle circolari, con le decisioni della Commissione europea sull’uso del vaccino esavalente HEXYON. Con il regolamento di competenza è stata dedotta, in primo luogo, la competenza del TRGA di Bolzano per effetto attrattivo derivante dalla competenza sugli atti applicativi, sostenendo che le circolari non fossero atti normativi o amministrativi generali e che la loro contestazione fosse funzionale soltanto a censurare l’erronea applicazione da parte dell’amministrazione. In secondo luogo, è stata censurata la separazione della controversia in segmenti distinti, invocando il principio del simultaneus processus, e chiesta, in subordine, la devoluzione dell’intero giudizio al TAR Lazio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la declinatoria di competenza del TRGA di Bolzano limitatamente alle circolari. Esse erano state impugnate non soltanto come presupposto degli atti applicativi, ma per vizi propri e in quanto atti generali suscettibili di produrre effetti esterni; pertanto la competenza apparteneva al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 13, comma 3, e 15, commi 2 e 4, c.p.a. È stata invece accolta la censura relativa alla necessità di trattare unitariamente la controversia: operando l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza sull’atto generale presupposto attrae quella sugli atti applicativi e sugli ulteriori atti impugnati, in ragione della priorità logico-giuridica dell’atto presupposto. Di conseguenza, il TAR Lazio è stato dichiarato competente sull’intera controversia. L’ordinanza cautelare adottata dal giudice di primo grado incompetente perderà efficacia allo scadere di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, salva la possibilità di riproporre la domanda cautelare al giudice competente. Le spese del regolamento sono state compensate tra le parti costituite per la parziale fondatezza delle censure.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, c.p.a.
atti emessi da un organo statale aventi efficacia sull’intero territorio nazionale
Attribuisce la competenza al TAR Lazio per gli atti statali con efficacia sull’intero territorio nazionale.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
Prevede una competenza per connessione nella quale la competenza sull’atto generale presupposto attrae quella sull’atto applicativo e sugli ulteriori atti impugnati.
art. 15, commi 2 e 4, c.p.a.
Disciplina la regolazione della competenza e consente di dichiarare l’incompetenza del giudice adito in favore del TAR competente.
art. 15, comma 7, c.p.a.
alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
Stabilisce la perdita di efficacia della misura cautelare adottata dal giudice incompetente, salva la riproposizione della domanda cautelare davanti al giudice competente.
art. 16, comma 2, c.p.a.
Consente la regolazione delle spese del giudizio di regolamento di competenza; nel caso concreto sono state compensate per la parziale fondatezza del regolamento.
art. 71 della direttiva 2001/83/CE
È stato indicato dai ricorrenti quale parametro europeo asseritamente contrastato dalle circolari, in relazione alla necessità di una prescrizione medica per i prodotti vaccinali pediatrici; il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito tale contrasto.
Massime di principio
- Quando un atto statale è impugnato per vizi propri, in quanto atto generale suscettibile di produrre effetti esterni sull’intero territorio nazionale, la competenza appartiene al TAR Lazio, sede di Roma, indipendentemente dalla rilevanza quantitativa dell’impugnazione nell’economia complessiva del ricorso.
- Ai fini della competenza, non rileva che l’impugnazione dell’atto generale sia proposta con la formula “per quanto occorrere” né che l’annullamento sia richiesto per produrre effetti erga omnes o incidenter tantum; rileva la natura dell’atto e l’effettiva deduzione di vizi propri.
- Quando la controversia comprende un atto generale presupposto e atti applicativi, la competenza sull’atto generale, in virtù dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., attrae quella sugli atti applicativi e sugli ulteriori atti impugnati, imponendo la devoluzione dell’intera controversia al giudice competente sull’atto presupposto.
- La declaratoria di incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare comporta, ai sensi dell’art. 15, comma 7, c.p.a., la perdita di efficacia della misura dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza regolatrice, ferma la possibilità di riproporre la domanda cautelare davanti al giudice competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 693/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2002/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2013/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2014/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2015/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2016/2026 - Roma, Sezione 2T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →