Sentenza del 30/12/2015 n. 26092 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, ritenendo necessario il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata per dimostrare il perfezionamento della notificazione. Poiché la contribuente non si è costituita, non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile l'appello comunale contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, favorevole alla contribuente in relazione a un avviso di accertamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2002. Il ricorso per cassazione era stato notificato direttamente dal difensore del Comune tramite servizio postale, ma agli atti risultava depositata soltanto la prova della spedizione della raccomandata e non l'avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. sez. trib. n. 426/2013
Conferma che, quando il ricorso per cassazione è notificato a mezzo posta, il mancato deposito dell'avviso di ricevimento comporta l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. sez. I n. 8223/2012
Ribadisce la necessità di produrre l'avviso di ricevimento della notificazione postale, quale prova del perfezionamento della notifica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi notifica un atto tramite posta deve conservare e depositare l'avviso di ricevimento, non essendo sufficiente la sola ricevuta di spedizione.
- La mancanza della prova del perfezionamento della notificazione può determinare l'inammissibilità del ricorso, senza che il giudice esamini il merito delle censure.
- Gli adempimenti formali relativi alla notificazione sono essenziali e devono essere verificati con particolare attenzione dalla parte ricorrente.
- Se la controparte non si costituisce, in caso di inammissibilità del ricorso non viene normalmente disposta la condanna alle spese in suo favore.
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