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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26541/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna modifica è intervenuta sulla decisione di merito, che resta una condanna per rapina, con conferma implicita della qualificazione del fatto e del diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per rapina. Con il primo motivo ha censurato la motivazione relativa al mancato mutamento della qualificazione giuridica del fatto da rapina a furto, deducendo in sostanza che la decisione di merito sarebbe erronea. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già dedotte in appello e non specifico, risolvendosi in una mera lettura alternativa del merito; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata sul punto era immune da evidenti illogicità e il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito si fonda su elementi decisivi o rilevanti e non presenta evidenti illogicità; non occorre l'esame analitico di tutti gli elementi allegati dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre, senza reale critica argomentata, le doglianze già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso che propone una diversa lettura del fatto o delle prove, senza evidenziare un vizio effettivo della motivazione, è inammissibile perché estraneo al sindacato di legittimità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessaria una confutazione puntuale di ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
  • La mancanza di evidenti illogicità nella motivazione sulla pena e sulle attenuanti rende manifestamente infondata la censura in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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