L.R. Emilia-Romagna 8/2018
ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 (NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Emilia-Romagna n. 5/2013 ampliando i divieti su sale gioco, sale scommesse e corner, con un’eccezione per gli ippodromi limitata alle scommesse ippiche nelle giornate di corse. Introduce il divieto di nuove installazioni di apparecchi in immobili pubblici concessi per finalità sociali e aggiunge sanzioni. Per i corner, l’applicazione è subordinata a un atto attuativo della Giunta entro 90 giorni.
Modifiche alla disciplina regionale sul contrasto al gioco d'azzardo patologico in Emilia-Romagna
Modifiche alla disciplina regionale sul gioco d’azzardo patologico
La legge regionale dell’Emilia-Romagna 25 giugno 2018, n. 8 interviene sulla L.R. 4 luglio 2013, n. 5, rafforzando i divieti relativi a sale da gioco, sale scommesse e installazione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, nonché introducendo un sistema sanzionatorio più dettagliato.
Ambito dei divieti e attività vietate
La disciplina regionale estende il divieto già previsto per:
- sale da gioco;
- sale scommesse;
- punti di raccolta delle scommesse, i c.d. corner;
- nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Per i corner, il divieto non opera automaticamente con la sola legge, ma richiede un successivo atto della Giunta regionale che ne definisca le modalità attuative.
Esenzione per gli ippodromi
La legge introduce una deroga circoscritta per gli ippodromi, riconoscendone il particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo. In tale contesto, le disposizioni sul divieto non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, ma solo per le scommesse relative alle corse dei cavalli e limitatamente alle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo.
Divieto in immobili concessi per finalità sociali
È vietata la nuova installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 in immobili concessi da enti pubblici a terzi, a qualunque titolo, anche gratuito, quando gli spazi siano destinati a finalità sociali e aggregative rivolte a:
- anziani;
- minori di 18 anni;
- soggetti appartenenti a categorie protette.
Sanzioni amministrative
La legge disciplina le conseguenze per la violazione dei divieti e delle prescrizioni di attuazione.
- La prosecuzione dell’attività in violazione del divieto di cui al comma 2 bis è punita con la chiusura dell’esercizio e con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 9.000 euro.
- La nuova installazione degli apparecchi vietati, in violazione dei commi 2 bis e 2 sexies e delle ipotesi equiparate, comporta una sanzione di 9.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; in caso di reiterazione, si applica anche la sospensione temporanea dell’attività da 10 a 60 giorni.
- La violazione delle limitazioni previste per gli ippodromi è sanzionata con una multa da 1.000 a 3.000 euro.
- Le altre prescrizioni contenute nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali sono punite con una sanzione da 200 a 600 euro.
Le sanzioni sono applicate dal Comune nel cui territorio è accertata l’infrazione, secondo la procedura prevista dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
Disposizioni attuative e decorrenza
L’applicazione del divieto relativo ai corner è subordinata all’approvazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, di uno specifico atto della Giunta regionale che ne definisca le modalità attuative.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 8 giu 2018L.R. Emilia-Romagna 7/2018
- Legge · 16 lug 2018L.R. Emilia-Romagna 9/2018
- Legge · 27 lug 2018L.R. Emilia-Romagna 12/2018
- Legge · 27 lug 2018L.R. Emilia-Romagna 11/2018
- Legge · 27 lug 2018L.R. Emilia-Romagna 10/2018
- Legge · 30 lug 2018L.R. Emilia-Romagna 13/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →