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Legge

L.R. Emilia-Romagna 7/2018

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 7/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna dal 1° luglio 2018 la disciplina emiliano-romagnola del reddito di solidarietà, coordinandola con la misura nazionale di contrasto alla povertà (REI/discipline successive). Definisce beneficiari, durata, importi, ruoli di Comuni e Regione, finanziamenti e regime transitorio; abroga la precedente regolamentazione attuativa, salvo per i casi residui fino a scadenza naturale.

Modifiche alla disciplina regionale del reddito di solidarietà (RES) in Emilia-Romagna

Modifiche alla disciplina del reddito di solidarietà in Emilia-Romagna

La legge regionale riforma la legge n. 24 del 2016 sul reddito di solidarietà (RES), adeguandola alla misura nazionale di contrasto alla povertà prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017. L’intervento riguarda esclusivamente la Regione Emilia-Romagna e disciplina integrazione economica, soggetti beneficiari, gestione amministrativa, finanziamenti e regole transitorie.

Finalità e inquadramento della misura

Il RES è qualificato come misura regionale di contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alla disuguaglianza, in integrazione con gli interventi nazionali. La Regione lo collega ai principi costituzionali e alla Carta dei diritti fondamentali UE, e lo inserisce nel quadro della programmazione regionale in materia di politiche per il lavoro, piano sociale e sanitario e piano regionale per la lotta alla povertà.

La finalità dichiarata è duplice:

  • sostenere il superamento della soglia di povertà relativa da parte dei beneficiari;
  • rafforzare i servizi territoriali per l’impiego e gli interventi sociali contro la povertà.

Beneficiari e requisiti di accesso

Possono accedere al RES i nuclei familiari già ammessi alla misura nazionale di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, purché residenti in Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.

La domanda va presentata da uno dei componenti del nucleo familiare al Comune o all’Unione di Comuni territorialmente competente, mediante il modello di domanda unica RES-REI completo dell’attestazione del requisito di residenza.

Integrazione con la misura nazionale e progetto personalizzato

Il RES è concepito come integrazione della misura nazionale e incrementa l’ammontare del beneficio nazionale nei limiti previsti dalla legge statale. Può inoltre comprendere ulteriori misure di inserimento lavorativo e attivazione sociale, anche tramite raccordo con associazioni di volontariato.

L’erogazione economica avviene nell’ambito di un progetto personalizzato di attivazione sociale e inserimento lavorativo, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del nucleo familiare. Il progetto è unico e si realizza con gli stessi strumenti e modalità previsti per la misura nazionale.

Competenze di Comuni, Unioni e Centri per l’impiego

I Comuni e le Unioni di Comuni svolgono anche per il RES le funzioni previste dalla normativa statale di riferimento, autorizzano la spesa ed erogano il contributo economico nella misura stabilita dal RES. Possono inoltre integrare il progetto personalizzato con propri interventi, anche utilizzando risorse non vincolate ad altre destinazioni.

La disciplina rinvia agli enti competenti all’istruttoria individuati dalla normativa nazionale.

Piano regionale per la lotta alla povertà

L’Assemblea legislativa approva un Piano regionale triennale per la lotta alla povertà, in coerenza con il piano previsto dalla normativa statale. Il Piano definisce i rafforzamenti del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà finanziabili con:

  • quota del Fondo Povertà nazionale;
  • fondi regionali;
  • fondi europei.

Il Piano fornisce anche indicazioni per il coordinamento dei servizi e per la programmazione territoriale.

Finanziamenti

La Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l’erogazione del RES agli aventi diritto. Le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari seguono le regole statali richiamate dalla legge.

I finanziamenti regionali sono inoltre destinati ai Comuni e alle Unioni per realizzare interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà secondo la legge regionale sui servizi sociali.

Importo del beneficio e durata

La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali e previo parere della Commissione assembleare competente, definisce le modalità attuative, compreso l’ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni.

La durata del RES coincide con quella della misura nazionale ed è pari a diciotto mesi. Trascorso tale periodo, il sostegno non può essere richiesto se non dopo almeno sei mesi dall’ultimo beneficio percepito.

L’importo è calcolato secondo la scala di equivalenza ISEE richiamata dalla normativa statale, al netto delle maggiorazioni previste. L’importo massimo erogabile corrisponde a quello spettante a una famiglia di sei componenti, anche se il nucleo è numericamente più ampio.

Decadenza e sospensione

La decadenza o la sospensione dal RES segue quella prevista per la misura nazionale. Inoltre, si decade dal solo RES se viene meno la residenza in un Comune dell’Emilia-Romagna.

Regime transitorio e coordinamento con la normativa nazionale

Dal 1° luglio 2018:

  • non è più possibile presentare domanda del RES secondo i precedenti requisiti;
  • i beneficiari del RES possono presentare domanda per la misura nazionale per ottenere entrambi i benefici;
  • chi non ha diritto alla misura nazionale prosegue con le precedenti modalità regionali fino alla scadenza naturale del beneficio;
  • chi è già beneficiario della misura nazionale ma non del RES può ottenere il nuovo RES fino alla scadenza prevista per la misura nazionale.

Per assicurare continuità alle misure di contrasto alla povertà restano efficaci, se compatibili con la nuova disciplina, i protocolli d’intesa del 27 giugno 2017 e del 14 luglio 2017 relativi all’integrazione tra SIA, RES e misure statali, fino a nuova sottoscrizione.

Il RES viene inoltre aggiornato automaticamente in caso di modifiche del decreto legislativo n. 147 del 2017, soprattutto per criteri di accesso e durata.

Abrogazioni e cessazione dell’efficacia di norme previgenti

È abrogato l’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016, e con esso il regolamento regionale n. 2 del 2017 di attuazione. Le disposizioni regolamentari abrogate continuano però ad applicarsi nei soli casi transitori previsti per chi mantiene il vecchio beneficio regionale fino alla sua scadenza naturale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il 1° luglio 2018.

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