Cassazione Penale, Sentenza n. 7793/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: si deduceva omessa autonoma motivazione ex art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. (sovrapposizione grafica e argomentativa con la richiesta cautelare), aggiunta di tre capi di imputazione non contestati (nn. 239, 241, 247), omissione di valutazione degli specifici argomenti difensivi (assenza di dialoghi tra il ricorrente e i correi, mancanza di accordi sul prezzo/qualità/ripartizione, assenza di autonomia del ricorrente), carenza di prova dei rapporti con i vertici e del ruolo dirigente nel presunto gruppo Meduri, e mancata dimostrazione delle aggravanti contestate (art. 80 DPR 309/1990 e art. 416-bis.1 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e richiamato il principio per cui l'obbligo di autonoma motivazione previsto dall'art. 292 c.p.p. riguarda la sola ordinanza 'genetica' emessa inaudita altera parte, non l'ordinanza del riesame; per il riesame sono sindacabili i vizi della motivazione, la motivazione assente o apparente. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha compiuto autonoma cognizione degli atti, ha analizzato e valorizzato dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, immagini di videosorveglianza, sequestri e altri elementi indiziari ritenuti idonei a dimostrare il ruolo significativo di Filippo Meduri nell'associazione finalizzata al narcotraffico (Sistema Cosenza) e le esigenze cautelari (pericolo di recidiva/continuità dell'attività delittuosa). I motivi che sostanzialmente chiedevano una diversa valutazione del materiale probatorio sono stati ritenuti inammissibili o aspecifici. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
La Corte ha ricordato che l'obbligo di autonoma motivazione riguarda la sola ordinanza genetica emessa inaudita altera parte; l'ordinanza del riesame non richiede la stessa autonoma rielaborazione formale, purché emerga che il giudice di riesame abbia effettivamente preso cognizione critica degli atti.
art. 173, comma 1, disp. att. coord. c.p.p.
Richiamato come principio sulle limitazioni nella enunciazione dei motivi in cassazione (esposizione nei limiti strettamente necessari alla motivazione).
art. 80 D.P.R. n. 309/1990
Aggravante collegata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che la ricostruzione investigativa consenta la considerazione delle circostanze aggravanti se supportata da elementi concreti (dichiarazioni, intercettazioni, sequestri).
art. 416-bis.1 c.p.
Rilevata come circostanza aggravata connessa alla partecipazione ad associazione mafiosa/organizzata: la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero idonei a sostenere la contestazione cautelare sotto tale profilo.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti della cancelleria relativi al versamento a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice del riesame non è tenuto a redigere una motivazione 'autonoma' con i medesimi formalismi dell'ordinanza emessa inaudita altera parte; è sufficiente che risulti evidente la conoscenza critica e la rielaborazione degli atti ai fini della decisione.
- In cassazione avverso provvedimenti cautelari del riesame il sindacato è limitato: si valuta l'adeguatezza delle ragioni ai canoni della logica e del diritto, senza riesame libero del materiale probatorio; le contestazioni che chiedono una diversa valutazione del fatto sono inammissibili o improduttive.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche/ambientali, immagini di videosorveglianza e sequestri possono, se reciprocamente riscontrati e contestualizzati, costituire gravi indizi di colpevolezza idonei a giustificare misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
- La brevità del periodo di osservazione non esclude la sussistenza delle esigenze cautelari quando emergano elementi indicativi di un sistema criminale già collaudato (organizzazione del mercato, cassa comune, rapporti stabili con fornitori e basi logistiche).
- Le censure difensive che denunciano errori formali di impaginazione o riprese testuali dalla richiesta cautelare sono insufficienti se il provvedimento di merito dimostra di aver compiuto una valutazione autonoma e critica degli atti.
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