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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32604/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.), dedotto con cinque motivi: 1) violazione del diritto di difesa per rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore e nomina di difensore d'ufficio; 2) omessa notifica al difensore di fiducia impedito e all'imputato della nuova data di udienza dopo il rinvio; 3) diniego del termine a difesa al difensore d'ufficio nominato; 4) vizio di motivazione e insufficiente prova del dolo specifico relativo a distruzione/sottrazione delle scritture, non valutata la buona fede e proponendo la riclassificazione in art. 217 (irregolare tenuta); 5) motivazione contraddittoria e confusa della corte territoriale, che avrebbe mescolato le due ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. I primi tre motivi (difesa/termini/omessa notifica) sono stati dichiarati inammissibili per violazione degli artt. 581, 591 e 606 c.p.p. (questioni non prospettate in appello) e, comunque, ritenuti infondati alla luce degli atti (assenza di specifici elementi probatori su richiesta di termine, natura della nullità dell'omessa notifica). I motivi sostanziali (4 e 5) sono stati invece esaminati e rigettati sul merito: la Corte di legittimità ha confermato che le due ipotesi previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 (sottrazione/distruzione e tenuta irregolare che impedisca la ricostruzione) sono alternative, e che per la fattispecie relativa alla tenuta irregolare è sufficiente il dolo generico. I giudici di merito avevano adeguatamente motivato la ritenuta irregolare tenuta della contabilità (consegna parziale di scritture, lacune, pagamenti senza riscontro, uscite senza documentazione, ricavi non contabilizzati) e richiamato ulteriori elementi (cessione dell'attività a società riconducibile all'imputato senza pagamento, contestazioni per false fatturazioni) ritenuti indicativi di volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio. Conseguentemente, è stato rigettato il ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Prevede la bancarotta fraudolenta documentale in due ipotesi alternative: (i) sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili in frode ai creditori; (ii) tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio. Per la seconda ipotesi è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la tenuta irregolare renda impossibile la ricostruzione.

  • art. 217 legge fallimentare

    Riguarda l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili come reato di pericolo presunto e di pura condotta finalizzato alla corretta informazione sulle vicende patrimoniali; si distingue da art. 216 quando l'irregolarità non impedisce la ricostruzione del patrimonio o non integra condotte dirette a frodare i creditori.

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Limita la proponibilità in cassazione dei motivi non dedotti in appello; mira a evitare che la cassazione venga utilizzata per contestare punti volontariamente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione collegati a questioni non prospettate in sede d'appello.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Indica i motivi tassativi di ricorso in cassazione e sottolinea l'inderogabilità del principio in base al quale questioni non valutate in appello non possono essere riesaminate in cassazione.

Massime di principio

  • Le questioni processuali legate al diritto di difesa (es. mancate notifiche, richieste di rinvio o termini) devono essere tempestivamente dedotte in appello; se non sono state prospettate in appello, rischiano l'inammissibilità in cassazione per violazione degli artt. 581, 591 e 606 c.p.p.
  • L'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due ipotesi alternative (sottrazione/distruzione vs tenuta irregolare che impedisca la ricostruzione): l'accertamento di una sola delle due è sufficiente a integrare il reato.
  • Per la forma consistente nella tenuta irregolare delle scritture è richiesto il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che l'irregolare tenuta renda impossibile la ricostruzione del patrimonio, non la volontà specifica di distruggere o sottrarre documenti.
  • L'omessa notifica dell'avviso di udienza di rinvio, se l'atto introduttivo è stato validamente notificato, costituisce una nullità di regime intermedio e va specificamente dedotta in appello per valerne gli effetti; non produce automaticamente l'annullamento in cassazione se non era oggetto di gravame in appello.
  • Elementi fattuali che dimostrino consegna parziale o lacunosa delle scritture contabili, incoerenze contabili, cessioni a entità riconducibili all'amministratore senza corrispettivo e indizi di false fatturazioni possono essere valutati congiuntamente per concludere che l'irregolare gestione contabile era idonea a impedire la ricostruzione del patrimonio e quindi integrare l'art. 216.
  • La motivazione d'appello si integra con quella di primo grado quando i giudici di secondo grado confermano e richiamano espressamente i passaggi decisivi del primo giudice; la cassazione valuta l'unità argomentativa complessiva risultante dall'insieme delle motivazioni.

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