Cassazione Penale, Sentenza n. 30530/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per: capo A) apertura/gestione di luogo di pubblico spettacolo senza osservare le prescrizioni dell'Autorità di pubblica sicurezza (art. 681 c.p. in relazione art. 80 T.U.L.P.S.); capo B) detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità, destinati alla somministrazione (art. 5, comma 1, lett. b, L. n. 283/1962); capo C) (solo Bongiovì) violazione d.lgs. n. 81/2008, art. 64, comma 1, lett. e). I motivi di cassazione denunciavano: 1) che l'evento fosse una festa privata quindi non soggetta a licenza; 2) mancanza di prova del cattivo stato di conservazione degli alimenti e assenza di nesso causale (anche assenza di analisi di laboratorio); richiesta di applicazione della nuova normativa estintiva (d.lgs. n. 31/2024/d.lgs. n.150/2022) per estinguere la contravvenzione; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Sulla qualificazione dell'evento la Corte ha ritenuto provato, in base al controllo di polizia e alle testimonianze, che il locale pur formalmente intestato a un'associazione privata aveva ospitato un concerto con numerosi partecipanti non iscritti nei libri sociali: questo integra la fattispecie di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 681 c.p. e art. 80 T.U.L.P.S. Quanto al capo relativo agli alimenti, la Corte ha ritenuto sufficienti le risultanze del medico veterinario dell'ASP (cibo privo di tracciabilità e congelato con tecnica non idonea) e le dichiarazioni che indicavano la destinazione alla somministrazione durante la serata: per il reato contravvenzionale di pericolo non è necessario dimostrare un danno concreto o analisi di laboratorio, essendo sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare un rischio. La richiesta di applicazione retroattiva della procedura estintiva introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 12-ter L. n. 283/1962) è stata respinta per inapplicabilità: la causa estintiva opera solo in fase di indagini preliminari e l'azione penale era già stata esercitata prima della data di entrata in vigore. La doglianza sull'art. 131-bis è stata dichiarata inammissibile per novità, poiché non era stata dedotta in appello e non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese processuali e disposta la rifusione equitativa di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 681 cod. pen.
Tutela del pubblico spettatore: integra la contravvenzione chi organizza pubblico spettacolo senza osservare prescrizioni dell'Autorità di P.S.; applicata anche se l'attività si svolge in locale formalmente privato ma effettivamente aperto al pubblico
art. 80 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
Norma di riferimento per le prescrizioni di pubblica sicurezza per spettacoli pubblici; violazione considerata quando non observe le prescrizioni atte a tutelare l'incolumità del pubblico
art. 5, comma 1, lett. b), L. n. 283/1962
Contravvenzione per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione: considerata integrata anche quando il pericolo deriva da modalità estrinseche di conservazione (es. congelamento inappropriato) e non è necessario provare danno concreto
art. 6, L. n. 283/1962
Richiamata nel capo di imputazione per il complesso della normativa igienico-sanitaria relativa agli alimenti
art. 64, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008
Norma richiamata per specifica violazione contestata a Bongiovì in materia di sicurezza sul lavoro/luoghi di lavoro; indicata nel capo C
art. 12-ter, L. n. 283/1962 (introdotto da art. 70 d.lgs. n.150/2022)
Procedura estintiva delle contravvenzioni mediante adempimento delle prescrizioni amministrative: la Corte ha ritenuto che non sia applicabile retroattivamente a procedimenti con azione penale già esercitata alla data di entrata in vigore (30/12/2022)
art. 70, d.lgs. n. 150/2022
Ha introdotto le disposizioni di estinzione per talune contravvenzioni: la Cassazione ha richiamato il limite di non applicabilità ai procedimenti già con azione penale esercitata
art. 96, d.lgs. n. 150/2022
Norma di coordinamento richiamata che chiarisce l'ambito temporale di applicazione delle modifiche
art. 2 cod. pen. (principio di maggior favore)
Invocato per la retroattività della norma più favorevole ma ritenuto inapplicabile per motivi di termine e fase processuale
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se non era stata richiesta in grado di merito
art. 546 e art. 606 cod. proc. pen.
Norme sul ricorso per cassazione e sulle ragioni di impugnazione; richiamate in relazione ai vizi denunciati e ai limiti di ammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- Un locale formalmente associativo o 'privato' può configurare un luogo di pubblico spettacolo se, di fatto, l'evento è aperto e partecipato da persone non iscritte nell'albo soci: in tali casi sono dovute le prescrizioni di pubblica sicurezza e l'assenza di autorizzazioni può integrare reato ai sensi dell'art. 681 c.p.
- Per le contravvenzioni alimentari di pericolo (L. n. 283/1962, art. 5): non è sempre necessaria la dimostrazione di un danno concreto o di analisi di laboratorio; risulta sufficiente che le modalità di conservazione (es. congelamento non idoneo, mancanza di tracciabilità) siano tali da creare un rischio di deterioramento.
- La procedura estintiva introdotta per alcune contravvenzioni opera solo se l'azione penale non è ancora stata esercitata alla data di entrata in vigore della nuova disciplina: chiudere tempestivamente le fasi procedimentali o valutare sanatorie amministrative in fase di indagini potrebbe essere decisivo.
- Eccezioni di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) devono essere sollevate e discusse nei gradi di merito; non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente al tempo della sentenza impugnata.
- Le valutazioni probatorie dei controlli di polizia e delle consulenze tecniche di parte pubblica (es. USL/ASP) possono essere decisive: difese che contestano la mancanza di analisi di laboratorio devono confrontarsi concretamente con le argomentazioni e le risultanze di merito, non limitarsi ad affermazioni generiche.
- In fase difensiva conviene raccogliere e produrre elementi di prova concreti (iscrizioni soci, liste dei partecipanti, documentazione di acquisto e uso degli alimenti, analisi di laboratorio) e proporre in tempo utile istanze di estinzione o misure amministrative ove previste.
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