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Sentenza

Sentenza n. 1036/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 263/2024, non impugnata e notificata al Ministero in forma esecutiva. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi la somma complessiva di 1.000 euro, oltre alla rifusione delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e la perdurante inerzia ministeriale. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto. Il Ministero è stato quindi ordinato a procedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, all’accredito di 1.000 euro sul portafoglio Carta docente della ricorrente. È stato nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire sia costituito da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce presupposto per l’esperibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, secondo quanto accertato dal giudice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano, secondo il titolo ottemperando richiamato dalla sentenza, modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il giudicato imponga uno specifico comportamento amministrativo.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza di una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione intimata non dimostra l’avvenuto adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione della prestazione entro un termine perentorio e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ulteriore fase esecutiva.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario dell’amministrazione, con facoltà di delega, e può essere attivato su istanza della parte vittoriosa dopo la vana scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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