Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e per la detenzione della pistola sottratta a un appartenente alle forze dell'ordine, deducendo: (1) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione della prova indiziaria e omissione di considerare dichiarazioni rese al momento del ritrovamento dell'arma; (2) omissione della perizia sulla funzionalità e appartenenza dell'arma e quindi mancanza di prova della provenienza illecita o della volontà di occultarne la matricola; (3) errata applicazione delle norme sul calcolo della pena, sulla recidiva e sul riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva, nonché mancata motivazione sull'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto che il ricorrente abbia riproposto in cassazione deduzioni già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione delle decisioni di merito (doppia conforme). Ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria e fondata la ricostruzione che collega il ricorrente alla disponibilità dell'arma (dichiarazioni dell'Ossino, rilevazioni GPS, indicazione del luogo da parte del Brunno). Ha inoltre considerato infondate le censure sulla recidiva e sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti, nonché irrilevante l'assenza di motivazione dettagliata sull'aumento di pena per continuazione di modesta entità. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
art. 648; art. 697; art. 81 comma 2; art. 133; art. 62-bis
Art. 648 (ricettazione) e art. 697 (detenzione arma) applicati per la configurazione dei reati; art. 81 c.2 richiamato per la disciplina delle pene; art. 133 e 62-bis rilevati nel calcolo e nella modulazione delle circostanze (attenuanti, recidiva). La Corte accetta la valutazione di merito circa la prevalenza dell'aggravante della recidiva e la valutazione discrezionale delle attenuanti.
Codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. b) ed e); art. 192; art. 173 disp. att.; art. 616
Art. 606 c.1 lett. b) ed e): limiti di impugnazione e motivi di cassazione dedotti; art. 192 cod. proc. pen.: criteri di valutazione della prova indiziaria; la Cassazione ha ritenuto che i criteri siano stati rispettati con motivazione adeguata. Art. 616 c.p.p. usato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria per responsabilità nella proposizione del ricorso.
Legge n. 895/1967
Norme citate quale riferimento normativo per specifiche ipotesi di reato collegate alla disponibilità e vendita di armi; corte ha ritenuto applicati i reati affermati in merito.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che si limiti a reiterare i motivi già sollevati in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata (principio della "doppia conforme").
- La valutazione della prova indiziaria è rimessa al giudice di merito e la sua decisione è sindacabile in Cassazione solo se emerge un vizio logico-juridico manifesto; elementi indiziari concatenati (dichiarazioni, rilevazioni GPS, comportamento dell'imputato) possono ritenersi sufficienti per la gravità indiziaria.
- La richiesta di attività probatoria (es. perizia) in sede di impugnazione deve essere adeguatamente motivata e specifica: se la prova d'appello ritiene già certa l'appartenenza dell'arma, la richiesta generica di perizia può essere respinta per manifesta infondatezza o irrilevanza.
- Il riconoscimento e la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti costituiscono valutazione discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se irragionevoli o prive di sufficiente motivazione.
- Aumenti di pena per continuazione di entità esigua non richiedono una motivazione particolarmente dettagliata; l'indicazione logica del criterio adotatto è spesso sufficiente.
- La proposizione di ricorsi infondati o carenti può comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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