Cassazione Penale, Sentenza n. 842/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari per carenza di motivazione, deducendo violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e dell'art. 309, comma 9, c.p.p. per presunta mancata valutazione critica e autonoma del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta cautelare del Pubblico Ministero. Denuncia inoltre un errore nella ricostruzione dei capi: il PM aveva chiesto la misura per i capi 9, 11 e 16 mentre, secondo la censura, l'ordinanza avrebbe riconosciuto indizi di responsabilità per i capi 8 e 9, applicando però la misura per i primi. La difesa ha quindi sostenuto che il provvedimento mancherebbe di un'analisi autonoma degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come generico. Ha ritenuto che il Tribunale di Salerno avesse correttamente indicato gli elementi investigativi rilevanti e che l'adesione, in tutto o in parte, alle valutazioni del Pubblico Ministero non costituisca automaticamente carenza di motivazione, specie quando le scelte cautelari sono fondate su intercettazioni e filmati non contestati. La ricorrente non ha dimostrato l'assenza di una valutazione autonoma. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Di conseguenza resta confermata la misura cautelare (arresti domiciliari) disposta nei confronti di Stefania Martinelli con riferimento al capo ritenuto sussistente.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
La norma sulla motivazione degli atti giurisdizionali richiede che il giudice indichi gli elementi rilevanti; la Corte ritiene che la mera adesione alle conclusioni del PM non configuri di per sé mancanza di motivazione se il GIP ha indicato gli elementi investigativi significativi
art. 309 cod. proc. pen.
Norma relativa alle misure cautelari nel procedimento penale: la Corte valuta che il GIP abbia svolto la necessaria valutazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, anche se ha fatto riferimento a prove (intercettazioni e video) riprodotte dalla richiesta del PM
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione delle sanzioni per i ricorsi privi di fondamento o inammissibili; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza citata
Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760
Principio secondo cui la sanzione per carenza di motivazione non può fondarsi su meri formalismi redazionali; occorre dimostrare effettiva mancanza di valutazione critica dell'organo giudicante
Massime di principio
- L'adesione del giudice alle valutazioni del pubblico ministero non determinerà automaticamente nullità o carenza motivazionale se il giudice indica esplicitamente gli elementi investigativi ritenuti rilevanti
- Per censurare la mancanza di valutazione autonoma del GIP il ricorrente deve dimostrare concretamente l'assenza di argomentazioni: non basta evocare tecniche di redazione o piccole incongruenze formali
- Se la misura cautelare è fondata su fonti di prova non contestate (intercettazioni, video, ecc.), è più difficile che il giudice d'appello o di legittimità ritenga insussistente la motivazione del provvedimento di primo grado
- I ricorsi generici e privi di specifiche allegazioni di vizio sono frequentemente dichiarati inammissibili e comportano rischio di condanna alle spese e, nei casi previsti, al pagamento in favore della Cassa delle ammende
- Nelle impugnazioni relative a misure cautelari è essenziale dettagliare quale aspetto concreto della motivazione si contesta (quali elementi non sarebbero stati valutati e perché ciò avrebbe inciso sull'apprezzamento della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari)
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