Sentenza n. 545/2026 - Napoli, Sezione 5
Per l'esecuzione ed ottemperanza della sentenza definitiva n. 1291/2024 del tribunale ordinario di Napoli sezione lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente in favore del ricorrente: per gli anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui, tramite carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza aveva condannato il Ministero all'erogazione di un buono elettronico complessivo di 2.500 euro e al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione il 24 aprile 2024 e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e verificando il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, in caso di ulteriore inerzia, entro i successivi 60 giorni, anche mediante allocazione della somma in bilancio e svolgimento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. È stato precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato il regime temporale processuale applicabile al giudizio camerale di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; decorso inutilmente tale termine, l'azione può essere coltivata.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento di un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione esatta e integrale entro un termine assegnato con la sentenza.
- Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, consente di procedere all'esecuzione senza che l'amministrazione possa opporre il mancato decorso di tale termine.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è legittima nell'azione di ottemperanza quando l'amministrazione sia rimasta inerte; il commissario può essere incaricato di compiere gli atti contabili e amministrativi necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.
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