Ordinanza n. 2295/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento notificato il 21.10.2025 con il quale si richiedeva al ricorrente la restituzione della somma di euro 2.621,13, poiché posto in aspettativa per infermità non dipendenti da causa di servizio per 430 gg. dal 15.2.2022 al 20.04.2023, riceveva somme superiori al dovuto per competenze stipendiali erogate per intero e non al 50%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di restituzione di euro 2.621,13 per asserite competenze stipendiali corrisposte in eccesso durante un periodo di aspettativa per infermità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento notificato il 21 ottobre 2025 con cui l'Amministrazione gli ha richiesto la restituzione di euro 2.621,13. Secondo il provvedimento, il ricorrente sarebbe stato collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per 430 giorni, dal 15 febbraio 2022 al 20 aprile 2023, ricevendo per intero competenze stipendiali che avrebbero dovuto essere corrisposte nella misura del 50%. Il testo dell'ordinanza non riporta gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha rilevato una contraddizione tra un verbale prodotto dal ricorrente, attestante la dipendenza da causa di servizio di un'infermità, e il provvedimento impugnato, che qualifica invece il periodo di aspettativa come riferito a infermità non dipendente da causa di servizio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando all'Amministrazione 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una relazione informativa puntuale, corredata dalla documentazione pertinente, sul pregresso riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente durante il rapporto di servizio. L'istruttoria è stata ritenuta necessaria per chiarire la contraddizione tra il verbale prodotto dal ricorrente e la qualificazione contenuta nell'atto impugnato. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio dell'8 aprile 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi della normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dal Collegio.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione amministrativa di recupero di somme stipendiali si fonda sulla qualificazione di un periodo di aspettativa come dovuto a infermità non dipendente da causa di servizio, la verifica della correttezza di tale qualificazione richiede l'acquisizione della documentazione relativa agli eventuali precedenti riconoscimenti della dipendenza da causa di servizio.
- È legittimo disporre un incombente istruttorio nei confronti dell'amministrazione quando dagli atti emergano elementi documentali potenzialmente contraddittori su un presupposto decisivo del provvedimento impugnato, al fine di acquisire una relazione puntuale e la documentazione pertinente prima di decidere la controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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