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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00246/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di donazione di beni immobili compiuto nel 2001 da un soggetto poi deceduto. Un creditore ha promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia della donazione nei propri confronti, sostenendo che il credito fosse anteriore all'atto dispositivio. La donataria, dopo aver rinunciato all'eredità del de cuius insieme agli altri chiamati, ha eccepito in giudizio la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo, deducendo che fosse stato consegnato alla figlia non convivente e che non vi fosse stata raccomandata informativa; ha inoltre eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria e, in cassazione, ha articolato undici motivi, centrati soprattutto su: presunta illegittimità costituzionale dell'art. 139, comma 2, c.p.c. e dell'art. 327, comma 2, c.p.c.; errata applicazione delle norme sulla notificazione a persona di famiglia; omessa valutazione delle prove anagrafiche; omessa pronuncia sulla nullità della notifica, sulla decadenza dall'impugnazione della sentenza non definitiva, sulla prescrizione dell'azione e sulla partecipazione al giudizio dei soggetti legittimati in relazione all'eredità giacente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Firenze, che aveva già confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo dichiarativa dell'inefficacia, nei confronti del creditore, dell'atto di donazione dei beni immobili. La Corte ha escluso la sussistenza di profili di incostituzionalità delle norme sulla notificazione, ha ribadito che la consegna dell'atto a persona di famiglia ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. non richiede necessariamente la convivenza, essendo sufficiente il vincolo di parentela o affinità salvo prova contraria dell'occasionalità della presenza del consegnatario, e ha osservato che la ricorrente non aveva fornito prova idonea a dimostrare di non avere avuto conoscenza del processo. Ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di decadenza dall'impugnazione della sentenza non definitiva e non fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per ottenere l'inefficacia dell'atto di donazione nei propri confronti

  • art. 139 c.p.c.

    la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a persona di famiglia non richiede, di regola, raccomandata informativa; la qualità di persona di famiglia può desumersi dal rapporto di parentela o affinità, salvo prova contraria

  • art. 327 c.p.c.

    il contumace, per superare gli effetti della notifica, deve dimostrare che la nullità della citazione o della notificazione gli abbia impedito di avere conoscenza del processo

  • art. 294 c.p.c.

    il contumace può chiedere di compiere attività precluse solo se prova che la nullità della citazione o della notificazione gli abbia impedito di conoscere il processo o che la costituzione sia stata impedita da causa non imputabile

  • art. 2903 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione dell'azione revocatoria

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla prescrizione dell'azione revocatoria

  • art. 481 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla prescrizione dell'azione revocatoria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare asserite omissioni di pronuncia

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 24 e 111 Cost. per lamentare violazione del contraddittorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa o errata valutazione delle prove documentali

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato in relazione alle richieste istruttorie asseritamente non accolte

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla decadenza dall'impugnazione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato con riferimento al giudicato e agli effetti preclusivi della sentenza non definitiva

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nel motivo concernente l'asserita nullità della notifica e la rimessione al primo giudice

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato in relazione alla mancata instaurazione del contraddittorio

  • art. 3 Cost.

    invocato per censurare la disparità di trattamento tra notificazione a mezzo posta e notificazione a mezzo ufficiale giudiziario

  • art. 24 Cost.

    invocato per la dedotta lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    invocato per censurare la diversità di disciplina delle notificazioni in rapporto al giusto processo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per censurare l'uso di presunzioni sulla conoscenza del processo

  • art. 7 l. n. 890 del 1982

    richiamato come termine di raffronto per la diversa disciplina della raccomandata informativa nelle notificazioni postali

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la disciplina speciale della notifica degli atti di accertamento tributari

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in giurisprudenza comparata sulla notificazione semplificata della cartella di pagamento

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario a persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.c., non è necessario che il consegnatario conviva con il destinatario: basta il rapporto di parentela o affinità idoneo a fondare la presunzione iuris tantum di consegna dell'atto al destinatario, salvo prova contraria dell'occasionalità della presenza del consegnatario.
  • La disciplina della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario può differire legittimamente da quella a mezzo posta, perché le due forme notificatorie sono situazioni diverse e il legislatore può regolarle in modo differenziato senza violare di per sé gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
  • Chi contesta la validità della notificazione effettuata a persona di famiglia ha l'onere di provare che il consegnatario era presente solo in modo occasionale o che non vi era alcun rapporto idoneo a giustificare la presunzione di consegna.
  • La mera allegazione di non avere avuto conoscenza del processo non basta a superare gli effetti della notifica; occorre dimostrare in concreto che la nullità della citazione o della notificazione abbia impedito la conoscenza del giudizio o la costituzione in tempo utile.
  • L'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria non può essere accolta quando il giudice di merito abbia accertato la tempestività della notifica dell'atto introduttivo e la sussistenza dei presupposti temporali per l'esercizio dell'azione.
  • In presenza di una notificazione ritenuta valida a uno dei soggetti legittimati o comunque idonei, non si configura automaticamente la nullità del giudizio per mancata partecipazione di altri soggetti, se non è dimostrato un effettivo difetto del contraddittorio rilevante in concreto.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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