Cassazione Civile, Ordinanza n. 00246/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di donazione di beni immobili compiuto nel 2001 da un soggetto poi deceduto. Un creditore ha promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia della donazione nei propri confronti, sostenendo che il credito fosse anteriore all'atto dispositivio. La donataria, dopo aver rinunciato all'eredità del de cuius insieme agli altri chiamati, ha eccepito in giudizio la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo, deducendo che fosse stato consegnato alla figlia non convivente e che non vi fosse stata raccomandata informativa; ha inoltre eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria e, in cassazione, ha articolato undici motivi, centrati soprattutto su: presunta illegittimità costituzionale dell'art. 139, comma 2, c.p.c. e dell'art. 327, comma 2, c.p.c.; errata applicazione delle norme sulla notificazione a persona di famiglia; omessa valutazione delle prove anagrafiche; omessa pronuncia sulla nullità della notifica, sulla decadenza dall'impugnazione della sentenza non definitiva, sulla prescrizione dell'azione e sulla partecipazione al giudizio dei soggetti legittimati in relazione all'eredità giacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Firenze, che aveva già confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo dichiarativa dell'inefficacia, nei confronti del creditore, dell'atto di donazione dei beni immobili. La Corte ha escluso la sussistenza di profili di incostituzionalità delle norme sulla notificazione, ha ribadito che la consegna dell'atto a persona di famiglia ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. non richiede necessariamente la convivenza, essendo sufficiente il vincolo di parentela o affinità salvo prova contraria dell'occasionalità della presenza del consegnatario, e ha osservato che la ricorrente non aveva fornito prova idonea a dimostrare di non avere avuto conoscenza del processo. Ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di decadenza dall'impugnazione della sentenza non definitiva e non fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per ottenere l'inefficacia dell'atto di donazione nei propri confronti
art. 139 c.p.c.
la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a persona di famiglia non richiede, di regola, raccomandata informativa; la qualità di persona di famiglia può desumersi dal rapporto di parentela o affinità, salvo prova contraria
art. 327 c.p.c.
il contumace, per superare gli effetti della notifica, deve dimostrare che la nullità della citazione o della notificazione gli abbia impedito di avere conoscenza del processo
art. 294 c.p.c.
il contumace può chiedere di compiere attività precluse solo se prova che la nullità della citazione o della notificazione gli abbia impedito di conoscere il processo o che la costituzione sia stata impedita da causa non imputabile
art. 2903 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione dell'azione revocatoria
art. 2935 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla prescrizione dell'azione revocatoria
art. 481 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla prescrizione dell'azione revocatoria
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare asserite omissioni di pronuncia
art. 101 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 24 e 111 Cost. per lamentare violazione del contraddittorio
art. 115 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa o errata valutazione delle prove documentali
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio
art. 132 c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 188 c.p.c.
richiamato in relazione alle richieste istruttorie asseritamente non accolte
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla decadenza dall'impugnazione
art. 2909 c.c.
richiamato con riferimento al giudicato e agli effetti preclusivi della sentenza non definitiva
art. 354 c.p.c.
richiamato nel motivo concernente l'asserita nullità della notifica e la rimessione al primo giudice
art. 307 c.p.c.
richiamato in relazione alla mancata instaurazione del contraddittorio
art. 3 Cost.
invocato per censurare la disparità di trattamento tra notificazione a mezzo posta e notificazione a mezzo ufficiale giudiziario
art. 24 Cost.
invocato per la dedotta lesione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
invocato per censurare la diversità di disciplina delle notificazioni in rapporto al giusto processo
art. 2729 c.c.
richiamato per censurare l'uso di presunzioni sulla conoscenza del processo
art. 7 l. n. 890 del 1982
richiamato come termine di raffronto per la diversa disciplina della raccomandata informativa nelle notificazioni postali
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la disciplina speciale della notifica degli atti di accertamento tributari
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in giurisprudenza comparata sulla notificazione semplificata della cartella di pagamento
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario a persona di famiglia ex art. 139, comma 2, c.p.c., non è necessario che il consegnatario conviva con il destinatario: basta il rapporto di parentela o affinità idoneo a fondare la presunzione iuris tantum di consegna dell'atto al destinatario, salvo prova contraria dell'occasionalità della presenza del consegnatario.
- La disciplina della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario può differire legittimamente da quella a mezzo posta, perché le due forme notificatorie sono situazioni diverse e il legislatore può regolarle in modo differenziato senza violare di per sé gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
- Chi contesta la validità della notificazione effettuata a persona di famiglia ha l'onere di provare che il consegnatario era presente solo in modo occasionale o che non vi era alcun rapporto idoneo a giustificare la presunzione di consegna.
- La mera allegazione di non avere avuto conoscenza del processo non basta a superare gli effetti della notifica; occorre dimostrare in concreto che la nullità della citazione o della notificazione abbia impedito la conoscenza del giudizio o la costituzione in tempo utile.
- L'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria non può essere accolta quando il giudice di merito abbia accertato la tempestività della notifica dell'atto introduttivo e la sussistenza dei presupposti temporali per l'esercizio dell'azione.
- In presenza di una notificazione ritenuta valida a uno dei soggetti legittimati o comunque idonei, non si configura automaticamente la nullità del giudizio per mancata partecipazione di altri soggetti, se non è dimostrato un effettivo difetto del contraddittorio rilevante in concreto.
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