Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30273/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva: riconosciuto la continuazione tra alcune sentenze ma escluso altra sentenza; rideterminato la pena complessiva aumentando gli incrementi per reati satellite in misura ritenuta superiore a quella fissata in sede di cognizione; e rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive (lavori di pubblica utilità/detenzione domiciliare) per superamento del limite previsto dalla legge n. 689/1981. Il ricorrente ha denunciato violazione del divieto di reformatio in peius (art. 671 c.p.p. e 81 c.p.) e vizi di calcolo e di motivazione, nonché omissione dello scorporo delle pene unite in continuazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al giudice dell'esecuzione in diversa composizione perché: effettui preliminarmente lo scorporo dei reati unificati in continuazione; individui il reato più grave; determini e motivi separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite nel rispetto dei limiti dell'art. 81 cod. pen.; corregga gli errori di calcolo riscontrati nella rideterminazione della pena (tenendo conto delle riduzioni per riti e del calcolo al lordo ove necessario); e riesamini, alla luce della nuova rideterminazione, la richiesta di sostituzione della pena con sanzioni alternative.

Norme richiamate

  • art. 671, commi 2 e 2bis c.p.p.

    Il divieto di reformatio in peius limita l'intervento del giudice dell'esecuzione: non può comportare un peggioramento della posizione del condannato rispetto alla sentenza irrevocabile; l'aumento dei singoli incrementi per reati satellite non deve eccedere cioè ciò che è già stato fissato in sede di cognizione senza adeguata motivazione

  • art. 81 cod. pen.

    limite minimo indicato dall'ordinanza: dieci mesi e venti giorni di reclusione e 268 euro di multa

    Obbligo, nel caso di continuazione fra reati giudicati separatamente e tra reati già unificati, di scorporare i reati riuniti, individuare il reato più grave e poi calcolare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, rispettando i limiti e la proporzione tra le pene e evitando una sommatoria surrettizia

  • art. 53, ultimo comma, legge n. 689/1981

    Norma richiamata in relazione al limite soggettivo per la sostituzione della pena detentiva: il superamento del limite per la pena sostituibile può comportare il rigetto della richiesta, ma tale valutazione deve basarsi su una corretta quantificazione della pena esecutiva

  • art. 70 legge n. 689/1981

    Richiamato con riguardo alla necessità di valutare la pena residua effettivamente eseguibile (tenendo conto di periodi già serviti e di eventuali benefici) nel decidere sull'ammissibilità della sostituzione

  • Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla) e Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano)

    Giurisprudenza consolidata che impone lo scorporo preliminare dei reati unificati in continuazione e l'operazione successiva di aumenti autonomi per i reati satellite

  • Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principio secondo cui, nella determinazione della pena complessiva per reato continuato, gli aumenti vanno calcolati e motivati distintamente per ciascun reato satellite, con un livello motivazionale proporzionale all'entità degli aumenti per consentire il controllo del rispetto dei limiti dell'art. 81

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena in caso di continuazione tra sentenze separate, deve prima scorporare le singole pene unificate e individuare il reato più grave su cui operare il nuovo calcolo
  • Gli aumenti per ciascun reato satellite vanno quantificati e motivati separatamente; non è ammesso un cumulo surrettizio che determini un peggioramento non giustificato rispetto alle determinazioni del giudice di cognizione
  • Il principio del divieto di reformatio in peius impedisce al giudice dell'esecuzione di aumentare gli incrementi già fissati in sede di cognizione senza motivazione e senza rispetto dei limiti di legge
  • Le decisioni sull'ammissibilità della sostituzione della pena devono basarsi sulla corretta quantificazione della pena esecutiva, considerando riduzioni per rito, benefici e periodi già prestati; un errore di calcolo giustifica l'annullamento e il rinvio per nuovo esame
  • In caso di dubbi aritmetici o di motivazione insufficiente nella rideterminazione della pena, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per un nuovo calcolo conforme ai principi indicati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.