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Sentenza

Sentenza n. 447/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, delle ordinanze di demolizione e ripristino n. 15/2025, n. 16/2025 e n. 17/2025 del 31.7.2025, notificate il 7.1.2026, con cui il Comune di L’Aquila, sulla scorta della medesima motivazione, ha ordinato alla Hotel San Michele S.r.l. la rimozione di n. 3 manufatti in legno ad uso abitativo contraddistinti con le particelle 1280–1281-1282 realizzati, ai sensi della deliberazione di G.C. di L’Aquila n. 58/2009, sul terreno di proprietà della suindicata società in località sito in Loc. “Mulino Taranta”, alla Via Porta Napoli, e individuato catastalmente al Fg. 89, part. 1326; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, con particolare riguardo ai relativi atti istruttori.

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze di demolizione e ripristino relative a tre manufatti in legno ad uso abitativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato tre ordinanze con cui il Comune, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di tre manufatti in legno realizzati dopo il sisma del 2009. Le ordinanze erano motivate dalla presunta realizzazione dei manufatti in difformità dai criteri fissati dalla deliberazione comunale n. 58/2009, per superficie eccedente quella consentita, nonché dal riacquisto dell'agibilità delle abitazioni originarie da parte delle utilizzatrici. La ricorrente ha dedotto, in particolare, l'omessa considerazione del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi n. 65 del 30 aprile 2025, con il quale il Comune aveva assentito un progetto che prevedeva espressamente la rimozione dei tre manufatti e la loro ricollocazione in altra area del complesso ricettivo, per destinarli a case vacanza. Le censure sono state ricondotte all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e alla contraddittorietà tra atti della medesima amministrazione. È inoltre intervenuta ad adiuvandum una destinataria di una delle ordinanze, il cui intervento è stato ritenuto ammissibile per la connessione e coincidenza della posizione giuridica con quella della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente della destinataria di una delle ordinanze. Nel merito ha esaminato prioritariamente la censura relativa alla contraddittorietà tra le ordinanze demolitorie e il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi n. 65/2025, ritenendola assorbente. Il provvedimento del 30 aprile 2025 costituiva un titolo edilizio espresso, ancora efficace, che autorizzava espressamente la rimozione e la ricollocazione dei tre manufatti. Le successive ordinanze del 31 luglio 2025 non menzionavano tale titolo e il Comune non lo aveva previamente rimosso mediante annullamento d'ufficio. La demolizione non poteva quindi essere disposta direttamente in presenza di un titolo edilizio formalmente efficace: l'amministrazione avrebbe dovuto prima attivare e concludere il procedimento di autotutela previsto dall'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, nel rispetto delle relative garanzie procedimentali. L'omissione ha determinato difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà dell'azione amministrativa e violazione della sequenza procedimentale necessaria. Il ricorso è stato accolto e le tre ordinanze sono state annullate. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, per spese di giudizio; le spese sono state compensate nei confronti della parte interveniente.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base delle ordinanze comunali di demolizione; il potere repressivo edilizio non può tuttavia essere esercitato ignorando un titolo edilizio vigente che ricomprenda le opere contestate.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione presuppone l'assenza di un titolo abilitativo o la totale difformità dalle prescrizioni urbanistiche ed edilizie; tale presupposto non ricorre quando le opere sono ricomprese in un titolo edilizio espresso ancora efficace.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Prima di adottare misure demolitorie incompatibili con un titolo edilizio vigente, l'amministrazione deve previamente rimuovere il titolo mediante annullamento d'ufficio, nel rispetto delle garanzie procedimentali e dei presupposti dell'autotutela.

  • art. 14, comma 2, l. 241/1990

    La Conferenza di servizi decisoria conduce a un provvedimento conclusivo che, nel caso concreto, sostituisce a ogni effetto gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni e dei gestori interessati.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata quale base normativa del progetto presentato dalla ricorrente, senza costituire il fondamento diretto della decisione.

  • art. 8 d.P.R. 160/2010

    La norma è richiamata quale base normativa del progetto assentito in Conferenza di servizi, senza costituire il fondamento diretto della decisione.

Massime di principio

  • L'amministrazione non può adottare un ordine di demolizione per opere ricomprese in un titolo edilizio espresso, vigente ed efficace, senza aver previamente rimosso quel titolo mediante l'esercizio dell'autotutela decisoria prevista dall'art. 21-nonies della l. n. 241/1990.
  • La presenza di un titolo edilizio ancora efficace impedisce di qualificare le opere come prive di titolo ai fini dell'esercizio del potere demolitorio; un'ordinanza che prescinda dal titolo incorre in contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
  • Quando una Conferenza di servizi decisoria abbia assentito un progetto che prevede espressamente la rimozione e la ricollocazione di manufatti, l'amministrazione non può successivamente ordinarne la demolizione ignorando tale provvedimento e senza previamente annullarlo o revocarlo secondo le regole proprie dell'autotutela.
  • La contraddittorietà tra atti amministrativi dello stesso ente rileva come vizio di legittimità quando il conflitto tra il provvedimento impugnato e un precedente provvedimento sia palese e insanabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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