Cassazione Penale, Sentenza n. 46272/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinti alcuni reati (per Coticella), rideterminato le pene a seguito di accordo ex art. 599-bis c.p.p. per Gargiulo e Coticella e confermato la condanna di Esposito per tentata estorsione aggravata. I ricorsi denunciavano: per Gargiulo vizio di motivazione nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti; per Coticella nullità per presunta difformità tra accordo e decisione, violazione dell'art. 187 c.p. e carenze nella motivazione sulle statuizioni civili e sulla provvisionale; per Esposito vizio di motivazione per eccessiva fiducia nelle dichiarazioni della persona offesa, mancanza di minaccia, rifiuto della rinnovazione istruttoria (esame dell'imputato) e generica aspecificità dei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Per Gargiulo l'inammissibilità è fondata sulla rinuncia ai motivi di appello e sull'accordo sulla determinazione della pena ex art. 599-bis c.p.p.; per Coticella è stata richiamata la stessa rinuncia e ritenute infondate o generiche le censure sulle statuizioni civili e sulla provvisionale, confermando la possibilità di condanna solidale ai sensi dell'art. 187 c.p.; per Esposito i motivi sono stati ritenuti generici o manifestamente infondati, con conferma della valutazione della credibilità della persona offesa e legittimità del rifiuto della rinnovazione istruttoria. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo
L'accordo sulla determinazione della pena e la conseguente rinuncia ai motivi di appello hanno effetto preclusivo: rendono inammissibile il ricorso per cassazione sulle questioni cui il ricorrente ha rinunciato nell'ambito del concordato in appello
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura alla luce della rinuncia e della motivazione di merito
art. 62-bis c.p.
Invocato dal ricorrente in relazione alle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in presenza dell'accordo in appello
art. 133 c.p.
Richiamato rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la censura è stata assorbita dalla rinuncia e dall'accordo sulla pena
art. 187 c.p.
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 187, comma 2, per la condanna civile in solido: ai fini civili la responsabilità solidale può sussistere anche se gli imputati sono stati ritenuti responsabili in relazione a distinti episodi, purché le condotte abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dello stesso evento di danno
art. 539 c.p.p. (riferimento procedurale alla provvisionale)
La provvisionale è atto provvisorio e, per la sua natura, la relativa statuizione di merito non è impugnabile in cassazione; la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione operata in primo grado
art. 629 c.p.
Norma sostanziale relativa all'estorsione richiamata da Esposito; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza degli elementi del reato (anche dalla testimonianza della vittima e dai riscontri) fosse corretta e non scalfita dalle censure
art. 157 c.p.p.
Richiamata da Esposito in tema di prova; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della rinnovazione istruttoria come non necessaria
art. 589 c.p.p.
Norma richiamata nel testo di art. 599-bis per le forme procedurali dell'accordo in appello
art. 2055 cod. civ. (giurisprudenza civile richiamata)
Citata tramite giurisprudenza di legittimità civile per spiegare il concetto di "unicità del fatto dannoso" in senso relativo ai fini della responsabilità solidale civle
Massime di principio
- Se l'imputato concorda la determinazione della pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ad altri motivi, le questioni oggetto di rinuncia diventano inammissibili in Cassazione.
- Le impugnazioni generiche, aspecifiche o prive di contestazioni dettagliate sono normalmente dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- La statuizione di provvisionale ha natura provvisoria e, per tale motivo, la sua quantificazione in sede di merito difficilmente è sindacabile in sede di legittimità.
- Ai fini civili può essere pronunciata responsabilità solidale tra più condannati anche quando le condotte penali siano riferibili a episodi distinti, purché vi sia un rapporto di interdipendenza e un unico evento dannoso rilevabile per la vittima.
- La credibilità della persona offesa, se corroborata da riscontri (testimonianze, intercettazioni, coerenza nelle dichiarazioni), può essere ritenuta sufficiente per la condanna, e il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la necessità di ulteriori assunzioni di prova.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (es. esame dell'imputato) può essere respinta se il giudice ritiene la prova già acquisita sufficiente e l'atto non appare necessario ai fini della decisione.
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