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Sentenza

Sentenza n. 2984/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 338 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025.

Giustizia amministrativa202600154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 338/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire dal Ministero dell'Istruzione e del Merito lordi € 7.966,04, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative a diversi anni scolastici. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2025, era passata in giudicato il 27 ottobre 2025 e, alla data del ricorso, risultava ancora ineseguita. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni dello Stato, chiedendo l’ordine di integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertando che l’amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell’obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente dopo la scadenza del termine principale. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo, poste a carico dell’amministrazione soccombente.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato, unitamente alle disposizioni del codice di procedura civile, per l’applicazione delle regole processuali civili compatibili.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori della parte vittoriosa dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell’onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone il pagamento di una somma e l’inadempimento è documentato e non contestato, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’integrale esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione statale, il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 costituisce il presupposto temporale per l’esercizio dell’azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato, individuandone preventivamente compiti e durata.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria deve adottare tutti gli atti amministrativi necessari all’assolvimento del mandato e può avvalersi delle strutture organizzative competenti, secondo le indicazioni contenute nella sentenza.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l’amministrazione, pur costituita, non contesta il mancato adempimento del giudicato e viene condannata a darvi esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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